La disciplina recepita dal nostro Paese in materia di whistleblowing comporta nuovi obblighi anche per le PMI. I dettagli su come adeguarsi.
Una nuova scadenza sta per avvicinarsi e anche le PMI dovranno presto conformarsi alle nuove linee guida ANAC, l’ente nazionale anticorruzione, per adeguare i canali aziendali a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti.
Ma cos’è esattamente il whistleblowing e cosa significa per le aziende?
Vediamo di scoprirlo nei prossimi paragrafi.
Per conoscere invece le opportunità del nuovo bando Servizi Export cliccate qui.
Whistleblowing e whistleblowers
Letteralmente tradotto dall’inglese come “soffiare fischietti”, non ha nulla a che vedere con lo sport ma di uno strumento di compliance aziendale per la gestione degli illeciti.
Con il recente D.Lgs. n. 24/2023 il nostro Paese ha recepito i principi espressi dalla direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione ai cosiddetti whistleblowers pubblici e privati.
E chi sarebbero costoro?
Sono persone che spontaneamente denunciano o comunicano alle autorità illeciti o irregolarità commesse all’interno di un luogo di lavoro, attività di cui è stato lui stesso testimone durante l’esercizio delle proprie funzioni.
Chi segnala è di solito un dipendente, ma può configurarsi come un soggetto terzo, come un fornitore o un cliente.
Le nuove regole per le imprese
Ora, gli enti pubblici e privati italiani con più di 250 dipendenti avrebbero già dovuto adeguarsi implementando un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio scorso.
Per le attività che invece nell’anno precedente hanno registrato
tra 50 e 249 dipendenti,
avranno l’obbligo di adottare le nuove procedure per la gestione delle segnalazioni whistleblowing
entro il 17 dicembre 2023.
Le imprese di nuova costituzione dovranno invece considerare l’anno in corso.
Quali segnalazioni
Le segnalazioni potranno essere effettuate con canali interni predisposti dai soggetti pubblici o privati (per iscritto o in forma orale), o esterni all’organizzazione.
Attenzione perché non tutte le segnalazioni fanno sorgere una protezione in capo al segnalatore.
Sono ammesse a segnalazione le violazioni concernenti
comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata.
Tra questi:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazione dei modelli organizzativi e gestionali;
- illeciti rientranti nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE o riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.
Naturalmente possono essere considerate valide anche le segnalazioni relative ad azioni non ancora commesse, se supportate da prove consistenti.
NON rientrano invece tra i casi segnalabili le seguenti voci:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
Canali di segnalazione del whistleblower
Come anticipato nella sezione precedente, le segnalazioni possono essere presentate internamente oppure attraverso enti esterni all’organizzazione.
Le modalità ammesse per l’inoltro delle segnalazioni interne sono:
- per iscritto, anche con modalità informatiche, busta chiusa;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.
La segnalazione attraverso canali esterni (ANAC) può invece avvenire quando la segnalazione non ha avuto seguito internamente, qualora non sia presente un canale di segnalazione interno oppure quando la segnalazione interna non è sufficiente.
In alternativa i whistleblowers possono effettuare divulgazioni di pubblico dominio tramite stampa o altri mezzi elettronici oppure presentare una denuncia presso l’Autorità giudiziaria. In questa ipotesi è chiaro che il segnalante dovrà essere munito di un motivo ragionevole e fondato che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.
Come calcolare la media annua dei lavoratori impiegati?
Su questo punto l’ANAC ci chiarisce che:
“ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati Inps) al 31.12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura”.
Sanzioni
Le sanzioni previste a coloro che non adotteranno le nuove disposizioni vanno da € 10.000 a € 50.000, mentre per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia potrà essere multato per importi che vanno da € 500 a € 2.500.
Non avete ancora molto tempo per agire, fate in fretta!