Un occhio particolare va tenuto per gli immobili con particolari caratteristiche architettoniche. Lo stile Liberty ad esempio può rappresentare un ostacolo alla fruizione del Superbonus 110%.
Chissà cosa starete pensando alla lettura di questo titolo!
Il riferimento non è di certo alla Lady Liberty oltreoceano che attira numerosi turisti ogni anno.
Parliamo dello stile architettonico che caratterizza alcuni degli edifici del nostro Paese e non solo.
E che c’entra con il 110?
Adesso ve lo spieghiamo.
Vincoli urbanistici al Superbonus 110
Anche qui ci troviamo di fronte a una nuova sfida che, questa volta, vede ai due lati del ring il Consiglio di Stato e il Comune di Verona.
A spiegarci l’antefatto in questione è la sentenza n. 2240 del 28 marzo che si pronuncia in materia di bonus edilizi e dei vincoli al Superbonus 110% imposti dai piani urbanistici nell’esecuzione di interventi su immobili con caratteristiche architettoniche peculiari.
Particolarmente complessi sembrerebbero i lavori di ristrutturazione su questi edifici.
Quando si parla di pregio edilizio
I soggetti che beneficiano del credito hanno la facoltà di cederlo, solo integralmente, agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari
Il caso in questione concerne un immobile costruito negli anni Trenta seguendo il filone Liberty, classificato dal Comune come di interesse storico.
L’edificio aveva già subito dei lavori di ristrutturazione in precedenza con un ampliamento del seminterrato e l’installazione di inferriate alle finestre, lasciando intatte sole le mura perimetrali.
Una situazione similare ha richiamato l’attenzione su quelli che sono
i vincoli che i Comuni possono imporre
oltre a quelli già previsti per le zone omogenee di tipo A (centri storici).
Per fare un esempio le ristrutturazioni eseguite nelle aree considerate assimilate ai centri storici richiedono il mantenimento di alcuni aspetti quali la sagoma, i prospetti e le caratteristiche volumetriche.
Nel caso in esame i giudici hanno dunque sollevato la questione per cui non occorre che l’intero edificio sia in stile Liberty.
Per definirlo luogo storico di pregio e poter essere tutelato dal Comune, è sufficiente un peculiare valore tipologico e documentario di alcuni elementi.
Pensiamo agli immobili realizzati anteriormente alla seconda guerra mondiale… anche questi rientrano tra i beni del patrimonio storico e culturale, giustificando un qualche regime di tutela.
Di conseguenza ciò fa sì che tali principi associati alla tutela delle facciate per l’esistenza di specifici materiali, vadano a interferire anche con le norme sui bonus edilizi che
necessitano una risposta comune e unanime sull’alterazione del decoro architettonico.
Che fare dunque?
La sentenza conclude determinando che le situazioni di pregio vanno definite dal Comune riconoscendo valore anche
in base alla presenza di un generico valore tipologico.
Inoltre la modifica della facciata a seguito dei lavori eseguiti mediante Superbonus non possono ledere il decoro. Ciò non toglie che non possano essere apportate delle migliorie di risparmio energetico pur arrecando alcuni danni (purché di minima entità).