In attesa della sua ufficializzazione, comunichiamo l’ampliamento del tax credit energie ad altre tipologie di impresa. Di seguito i dettagli.
Parliamo di energia…
Il nostro sesto senso già ci avverte che questo inverno sarà dura e occorrerà fare scelte difficili, decisioni che forse prima non avremmo mai preso.
Ma comunque stanno per fare la loro comparsa gli
AIUTI CONTRO I RINCARI
E proprio per cercare di arginare il più possibile il rischio che molte piccole imprese possano decidere di chiudere a causa dei forti aumenti che ci stanno investendo, arriva in soccorso il
Tax credit energia
Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro nuovo articolo sul contributo a fondo perduto Gastronomia e Agroalimentare.
Tax credit energia: quali imprese?
A darcene una prima anticipazione era stato il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022), seguito dal decreto “Aiuti” (DL n.50/2022).
Entrambi hanno introdotto e
potenziato i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale
innescati dalla guerra russa in Ucraina.
Una forma di aiuto rivolta a imprese energivore e gasivore.
ORA PERO’ TUTTO CAMBIA!
Infatti attualmente gli aiuti annunciati sono rivolti
sia ad imprese energivore e gasivore,
sia ad imprese non energivore e non gasivore.
Il contributo nel dettaglio
Per le imprese energivore e non, il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese gasivore e non, quest’ultimo è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Mentre nel 2° e 3° trimestre 2022 il tax credit era riservato, nel rispetto delle altre condizioni, a chi aveva una potenza minima di 16,5 kW,
la platea dei beneficiari del tax credit per ottobre e novembre si amplia significativamente in quanto la potenza minima richiesta scende a 4,5 kW
comprendendo di fatto anche piccole attività come, ad esempio, gli esercizi commerciali.
Ma quello che impatta maggiormente alla luce della modifica del beneficio è che il
credito di imposta cresce di 15 punti percentuali
nelle varie casistiche:
- il tax credit gas (per gasivori e non) e quello per gli energivori salgono dal 25% al 40%;
- il tax credit per le imprese non energivore con potenza almeno pari a 4,5 kW cresce dal 15% al 30%.
Il credito relativo ai mesi di ottobre e novembre potrà essere compensato fino al 31 marzo 2023.
Per effettuare questi calcoli, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che,
qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019,
il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta tramite pec, una comunicazione nella quale è riportato
il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre del 2022.
In attesa di una nuova delibera ARERA, si ipotizza che il termine per inviare la richiesta al venditore per il III trimestre dell’anno, scadrà il 29 novembre 2022.