Non è soggetto al versamento dei contributi il socio che non presta l’attività lavorativa nell’ambito della società.
Quando siamo soci di un’attività pensiamo che ne siamo responsabili in tutto e per tutto, perfino dal punto di vista dei versamenti contributivi.
Eppure leggendo il documento che stiamo per raccontarvi, c’è dell’incredibile (E DEL BELLO, finalmente)!
Infatti dietro questo caso sono emerse delle questioni interessanti che potrebbero, forse, avvicinarsi alla vostra condizione.
Ecco cosa è concesso al socio in determinate casistiche.
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Contributi del socio: io non pago!
La notizia che fa più scalpore è tratta da una sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Milano, la n. 2763 del 17 novembre scorso, nella quale era stato disposto
l’annullamento della richiesta del versamento di migliaia di euro di contributi INPS richiesti a un socio di una snc.
Perché chiederete voi?
Ebbene secondo la normativa tale pretesa non sarebbe dovuta nel caso in cui il socio non partecipi all’attività aziendale.
Tutti d’accordo?
L’Istituto di Previdenza Sociale aveva continuato a richiedere il pagamento di contributi a soci non lavoratori di società di persone, non ritenendo corretta tale decisione.
Una richiesta di aiuto che è continuata giungendo alle orecchie dell’Autorità giudiziaria.
Nella sentenza si legge che
“il primo requisito da accertare è l’attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l’oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi”.
Inoltre viene aggiunto che
“nel caso di specie l’ente previdenziale ha desunto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente non già sulla base di accertamento effettivo del ruolo da questi ricoperto in seno all’azienda.
Ed allora, la pretesa dell’ente previdenziale di desumere dai meri indizi […] non può ritenersi in questa sede fondata”.
Sullo stesso tema vi segnaliamo le due sentenze della Corte di Cassazione, le numero 23360/2016 e 2835/2016 dove si evidenzia che
“la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore”.