Scadenza acconto IMU 2023 in arrivo

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Il 16 giugno è il termine fissato per il versamento dell’acconto IMU 2023. Anche quest’anno il pagamento dell’IMU sarà diviso in due rate ma con delle novità. I dettagli.

In scadenza la rata di acconto dell'IMU 2023
In scadenza la rata di acconto dell’IMU 2023

Tra le molte spese inserite nello scadenzario annuale di ciascuno di noi, non può certamente mancare questo.

Naturalmente se avete più di una casa intestata a vostro nome.

Si tratta di un’imposta che oramai non si paga solamente nel nostro Paese, come qualcuno potrebbe pensare, ma che comunque è difficile mandare giù

IMU 2023

Ora.

Come di consueto

entro il 16 giugno 2023

scade l’acconto IMU mentre la seconda e ultima rata dell’imposta sugli immobili diversi dall’abitazione principale permane al mese di dicembre (lunedì 18).

Nelle prossime righe ci addentreremo nelle principali novità, evidenziando obblighi ed esenzioni.

Qualora vorreste conoscere cosa cambia nella dichiarazione 730 di quest’anno, cliccate qui.

IMU 2023: obblighi di versamento

Per i cittadini che non beneficiano di particolari esenzioni è richiesto il versamento di una somma stabilita in base alle aliquote fissate dal Comune in cui è situato l’immobile. Sarà possibile effettuare il pagamento compilando l’apposito modello F24, prendendo come riferimento l’imposta fissata per la scorsa annualità.

Al momento del pagamento del saldo, sarà poi possibile versare la somma residua.

Diversamente è sempre possibile richiedere al Comune il modello F24 già compilato con le informazioni aggiornate ad oggi.

Al di là di ciò, la Legge di Bilancio ha ampliato le ipotesi di esenzione dal versamento dell’IMU, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.

Chi è obbligato al pagamento dell’IMU?

Sono vincolati al versamento dell’imposta chi è in possesso di:

  • fabbricati ad eccezione dell’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali spetta un’IMU scontata con aliquota ridotta dello 0,5% e detrazione di € 200);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

E per i coniugi conviventi ma con residenze diverse?

I coniugi proprietari di immobili che vivono insieme ma hanno ancora residenze differenti devono sottostare a delle regole specifiche, soprattutto quando parliamo di IMU.

La sentenza 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale

ha ripristinato il diritto alla doppia esenzione.

In sostanza è stata dichiarata illegittima la normativa che ammetteva il diritto all’esenzione solo per una delle abitazioni possedute.

A prescindere dal nucleo familiare l’agevolazione spetta a coppie sposate o legate da unioni civili

per ciascuna abitazione principale

nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell’immobile.

Casi di esonero

La pubblicazione della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto e confermato le esenzioni applicabili. Vi riepiloghiamo le principali qui:

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, incluse le società agricole, quelli ubicati nei Comuni delle isole minori, le aree soggette a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e quelle ricadenti in aree montane o di collina delimitate;
  • gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • fabbricati ad uso culturale (musei, biblioteche, archivi, ecc.) e all’esercizio di culto;
  • immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali destinati allo svolgimento di attività non commerciali;
  • immobili occupati abusivamente.

C’è da precisare qualcosa per gli enti non commerciali, i quali non sono totalmente esenti dal versamento dell’imposta.

Infatti in presenza di uso promiscuo e per la parte destinata all’esercizio di attività commerciali, è richiesta la compilazione del modello IMU dedicato (che trovi cliccando qui), da trasmettere entro il 30 giugno.

Veniamo ora alle altre novità previste quest’anno.

Immobili strumentali e aree edificabili

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti al versamento dell’IMU, ma è ammessa

la deducibilità integrale dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo.

Tale tributo andrà poi indicato in sede di compilazione del modello Redditi 2023.

Ultima ma non meno importante è la questione concernente le aree edificabili.

Sappiamo che anche le aree oggetto di sfruttamento edificatorio non sono esenti dal pagamento dell’IMU.

Come capire se il terreno che si possiede è edificabile o meno?

Come sancisce la sentenza 2854/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa basta ricorrere al Piano regolatore generale (PRG) comunale:

“non è necessario che la Regione abbia approvato il PRG né che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi del PRG”.

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