Rilevanza fiscale dei bonifici a cavallo d’anno

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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale dei bonifici eseguiti a cavallo d’anno. Secondo voi, qual è la data che fa fede? I dettagli.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale dei bonifici eseguiti a cavallo d’anno. Secondo voi, qual è la data che fa fede? I dettagli.
Rilevanza fiscale dei bonifici a cavallo d’anno

Arriva un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2024, che si occupa della corretta gestione dei pagamenti e degli incassi eseguiti a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, in particolare dei

BONIFICI!

Una questione interessante che finalmente volge lo sguardo verso chi sostiene il costo, finora analizzata solamente sotto il profilo di chi riceve il pagamento.

Nulla da dire per i pagamenti eseguiti in contanti, dove data di pagamento e incasso coincidono, in quanto attestato da relativa ricevuta consegnata al ricevente.

Per i movimenti tracciati effettuati mediante assegno, bancomat, carta di credito o bonifico invece

qual è la data di pagamento bisogna considerare?

Cerchiamo di chiarirlo.

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Bonifici e funzionamento dei movimenti tracciati

Quando ci troviamo a che fare con movimenti differenti dal contante, occorre ricordare che esiste una differenza temporale tra l’attribuzione temporale del costo per chi paga e la registrazione del guadagno per chi lo riceve.

Ora.

Nella riscossione mediante assegno

si tiene conto dell’istante in cui il titolo entra in possesso dell’imprenditore/professionista,

mentre non vale la data di versamento dello stesso che può avvenire successivamente.

Per la Cassazione (sentenza n. 20033/2017) infatti

“rileva la data apposta sull’assegno perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato) e divengono possibili le ulteriori negoziazioni”.

E per quanto concerne il bonifico?

Per l’Agenzia delle Entrate la data da considerare è

la “data disponibilità” dell’accredito in conto corrente ovvero di predisposizione del bonifico.

Diversamente NON bisogna tenere conto delle altre voci:

  • la “data valuta”;
  • il momento di impartizione del bonifico;
  • la comunicazione della banca al percipiente dell’avvenuto accredito.

Prendiamo in esame un banale esempio per comprendere a pieno la questione.

Supponiamo che il 29 dicembre 2023 un cliente ha disposto un bonifico con somma accreditata in data 2 gennaio 2024.

L’Agenzia delle Entrate spiega che fa fede

la data di esecuzione del bonifico:

“il costo sostenuto «per cassa» è riferito all’anno 2023”

Dunque concorrerà alla formazione dei costi nell’anno 2023.

È comunque consigliabile anticipare, se possibile, l’esecuzione dei pagamenti piuttosto che arrivare con l’acqua alla gola a fine anno, così da evitare questi inghippi tecnici.

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