Il furto da ponteggio ovvero il furto in appartamento agevolato dalle impalcature poste sul condominio è responsabilità dell’impresa edile o del condominio? I dettagli.
Avete intenzione di costruire un nuovo immobile per vostro figlio/a. Vorreste che nella vecchiaia venisse ad abitare proprio lì accanto a voi e che, con l’avanzare della vecchiaia, vi fosse vicino in caso di bisogno?
Se anche vostro figlio/a è d’accordo con questa decisione e state già predisponendo tutte le pratiche per il progetto, ricordate che tuttavia vi sono ancora delle accortezze da tenere in considerazione, come
le regole sulla distanza e sull’altezza degli edifici.
Nelle prossime righe affronteremo nel dettaglio questo aspetto, chiarendo quanto disposto dalla normativa.
Se invece preferite conoscere le disposizioni in materia di cessioni intra UE, cliccate qui.
Distanza tra edifici: la sentenza del CdS
Il Consiglio di Stato approfondisce tale questione nella sentenza n. 3115/2023 dove viene valutata l’esistenza di una violazione delle altezze e delle distanze legali tra edifici.
La questione insorge da un permesso di costruzione concesso a una società per la demolizione di un capannone industriale e la costruzione di un nuovo edificio residenziale.
Successivamente tale permesso è stato dichiarato illegittimo e contro il Comune è stato presentato ricorso.
I ricorrenti hanno evidenziato il mancato rispetto delle norme tecniche attuative (NTA) sull’altezza massima prevista di 12 metri in caso di nuova edificazione, superando quella degli edifici preesistenti e circostanti.
Criteri di calcolo delle altezze
Il Consiglio di Stato chiarisce che sulla base delle indicazioni dell’art. 8 del D.M. 1444/1968
“l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiari di cui all’art. 7”.
Insomma per il calcolo dell’altezza ammissibile per gli edifici di nuova costruzione, è sufficiente effettuare il
confronto con gli immobili circostanti e quelli che si trovano in un rapporto di prossimità con l’area oggetto del titolo edilizio.
Resta il fatto che il confronto non può essere esteso all’estremo, a un’intera zona o fascia territoriale.
In questa fattispecie, essendoci altre palazzine che raggiungono anche i 14 metri di altezza, il Consiglio non ritiene ci sia alcuna violazione circa le altezze.
E per quanto riguarda le distanze?
Lo stesso D.M. 1444/1968 prescrive all’art. 9,
una distanza minima di dieci metri
comprensiva di pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Scopo di tale norma è quella di assicurare un adeguato afflusso di aria e di luce nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed evitare intercapedini dannose.
E voi…avete preso bene le misure?