Con una nuova nota l’INL fornisce istruzioni in materia di sanzioni e obblighi per favorire l’equilibrio tra vita privata e attività lavorativa. I dettagli.
Raggiungere una giusta stabilità tra vita familiare e lavoro è diventata sempre di più un aspetto centrale per le famiglie al giorno d’oggi. Su questo tema è oltretutto importante capire quali sono
gli obblighi e le sanzioni
previste dalla disciplina.
A questo scopo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una serie di direttive con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, atte a raggiungere un maggiore bilanciamento tra la componente professionale e quella familiare di genitori e caregiver, nonché tra uomo e donna.
Obblighi e sanzioni in equilibrio
Di seguito vi presentiamo punto per punto i temi principali affrontati dall’INL.
Congedo di paternità
Il datore di lavoro ha l’onere di concedere il congedo richiesto dal dipendente utilizzando la forma scritta, da comunicare anticipatamente non meno di 5 giorni prima.
Ogni tentativo di opposizione, rifiuto o ostacolamento all’esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa che va da € 516 a € 2.582.
L’INL precisa inoltre che non rappresenta un ostacolo la del datore di lavoro di fruire del congedo compatibilmente con il preavviso, salvo i casi di parto anticipato.
Qualora il congedo sia ancora fruibile, la violazione può essere soggetta a diffida.
In ogni caso il divieto di licenziamento ha valenza anche con riferimento al padre lavoratore, fino al compimento di un anno di età del figlio:
- per congedo di paternità obbligatorio;
- per congedo di paternità alternativo.
La sua inosservanza è anch’essa punibile con sanzione amministrativa da € 1.032 a 2.582 senza ammettere alcuna possibilità di pagamento in forma ridotta.
Passiamo al secondo punto chiarito dall’INL.
Congedo di paternità alternativo alla madre
In caso di situazioni particolarmente gravi è possibile ricorrere al congedo di paternità in sostituzione alla madre.
Il suo ostacolamento o l’opposizione all’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro è punibile con una sanzione secondo quanto riportato nel D.lgs. 151/2001, art. 18 ed è punibile penalmente con l’arresto fino a 6 mesi.
Permessi e congedi
La sanzione amministrativa prevista per le ipotesi di inosservanza del diritto di assenza si estende anche alle seguenti casistiche:
- riposi e permessi per accudire figli con handicap grave;
- riposi giornalieri del padre e della madre, inclusi i casi di adozione e affidamento;
- assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.
Va inoltre detto che il coniuge convivente di fatto è anch’egli sottoposto alle medesime sanzioni.
Le casistiche appena enunciate, inclusi i permessi richiesti per assistere una persona con disabilità (legge 104), si applica la misura interdittiva del conseguimento della certificazione della parità di genere ove gli inadempimenti siano rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della stessa.
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