La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, meglio nota con l’acronimo NASpI è una misura riservata ai disoccupati. Ma ci sono altre casistiche in cui è possibile percepire l’indennità. I dettagli.
Siete attualmente disoccupati? Lo sapevate che esiste un sostegno economico per te da parte dell’INPS? E vale anche per le dimissioni!
Entriamo subito nel dettaglio parlando di come ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI.
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NASpI: che cos’è?
Si tratta di un sussidio che assicura un aiuto economico
a chi ricade in stato di disoccupazione involontaria
per cause non imputate al lavoratore.
Sono due i requisiti fondamentali per ottenerlo:
- essere in stato di disoccupazione;
- avere 13 settimane di contributi totalizzate nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Cosa significa essere in stato di disoccupazione?
Approfondendo più nel dettaglio questo aspetto, tale condizione può sussistere sia per assenza di impiego che in presenza di un reddito basso.
Nel primo caso, per usufruire della NASpI, lo stato di disoccupazione deve permanere per tutto il periodo di godimento del sostegno economico e presuppone:
- l’assenza di un impiego di lavoro subordinato o autonomo;
- la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- la stipulazione di un patto di servizio.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, lo stato di disoccupazione ricorre nel caso di lavoratori subordinati con reddito pari o inferiore a 8.500€ e per lavoratori autonomi con reddito pari o inferiore a 5.500 €.
Quali sono le ipotesi di interruzione del contratto?
Le principali sono:
- licenziamento;
- conclusione consensuale del rapporto in seguito al rifiuto di cambiare sede di lavoro (a condizione che la distanza superi 50km o sia percorribile in 80 minuti);
- recesso da parte del curatore o risoluzione di diritto del contratto in presenza di una liquidazione giudiziale.
E se invece mi volessi dimettere? Spetta lo stesso la NASpI?
IN ALCUNI CASI SI:
- Dimissioni per giusta causa ➡️ avviene a seguito di un grave inadempimento del datore di lavoro;
- Dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato da maternità/paternità ➡️ ricorre il periodo di gravidanza della lavoratrice o nel corso dei primi 3 anni di vita del bambino sia per il padre che per la madre. Da convalidare presso il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente.
Per quanto concerne le dimissioni per giusta causa hai la possibilità di presentare comodamente la richiesta anche per via telematica:
servizi.lavoro.gov.it → Tipo Comunicazione → Giusta Causa
Se sei tu il datore di lavoro, una volta ricevuta la PEC di dimissioni per giusta causa, dovrai procedere in questo modo:
- inviare il modello UniLav di cessazione indicando l’ultimo giorno di vigenza del contratto e l’avvenuta dimissione;
- comunicare all’INPS il codice cessazione “1S”;
- versare all’INPS il contributo aziendale di recesso.
IN OGNI CASO MI RACCOMANDO
fatevi sempre seguire da un consulente esperto in paghe.