Si possono ammettere le spese corrisposte a un’assicurazione a titolo di indennizzo tra quelle agevolabili con il superbonus 110%? L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce.
Consideriamo un particolare caso che ha a che fare con la stipula di una polizza assicurative e le spese ricevute a titolo di indennizzo per i danni subiti.
Possono essere contabilizzate tra le spese rimborsabili a carico di bonus edilizi quali ad esempio il superbonus?
Quello che leggerete nelle prossime righe potrebbe piacervi.
Nel frattempo potresti trovare interessante il nostro articolo sulle modalità di detrazione dei bonus in dichiarazione dei redditi, cliccando qui.
Danni all’immobile
La prima domanda che vi poniamo prima di passare a quella di nostro interesse è:
Il vostro immobile è assicurato?
Non scappate via subito…non stiamo affatto facendo pubblicità!
Vogliamo semplicemente portarvi piano piano verso il tema clou di questo articolo. Per cui rilassatevi e godetevi la lettura.
Stavamo dicendo.
Vi siete mai chiesti che cosa succederebbe se il vostro immobile venisse danneggiato e la compagnia assicurativa alla quale vi siete rivolti corrispondesse un indennizzo?
Tale importo potrebbe rientrare tra le spese detraibili del superbonus?
Per rispondere meglio a tali domande prendiamo sulle mani la risposta all’interpello n. 458/2022.
Indennizzo assicurativo: tutto ha inizio così
Il condominio in questione è stato colpito da un incendio che ha distrutto l’ultimo piano e il tetto delle mansarde.
Essendo già assicurato con apposita polizza, l’istante ha ricevuto un indennizzo prima di avviare i lavori di ricostruzione e di miglioramento antisismico.
Stando così le cose ci si pongono tre quesiti:
- è ammessa la detrazione per gli interventi citati, anche per la parte danneggiata dal rogo?
- quali sono i limiti di spesa per il 110 e il bonus ristrutturazioni?
- il risarcimento del danno corrisposto dall’assicurazione è integrabile alle spese ammesse nei bonus edilizi?
La risposta dell’Agenzia al caso
Come di consueto, prima di fornire le dovute spiegazioni, l’Agenzia riprende la normativa di riferimento specificando che la detrazione per la ricostruzione del tetto
“spetta, a condizione che l’intervento prospettato possa essere tecnicamente riconducibile agli interventi “trainanti” antisismici previsti dall’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio”.
In ogni caso viene ricordata la necessità di asseverare gli interventi di riduzione del rischio sismico da parte del professionista abilitato chiamato a occuparsi della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico dell’immobile.
Inutile ricordare che non dovrà mancare l’attestazione di congruità delle spese.
Per rispondere alla domanda inerente alla detraibilità delle spese corrisposte dalla compagnia assicurativa, l’Agenzia riprende la circolare n. 28/E che illustra quanto segue:
“l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente”.
In parole povere, quanto ottenuto dall’agenzia assicurativa a titolo di indennizzo per i danni subiti dall’edificio non inficia il calcolo dei bonus.
Riguardo invece il quesito sulla determinazione dei massimali di spesa, il limite di € 96.000 vale per ciascun immobile, comprese le pertinenze.
Le spese relative agli interventi sulle parti comuni dell’edificio, invece, debbono essere considerate in maniera autonoma per l’individuazione del limite di spesa detraibile:
“sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento”.
Infine, in presenza di più comproprietari, i limiti di spesa vanno suddivisi tra gli stessi.