Le verità rivelate…detrazioni sul conto corrente cointestato

Indice dei contenuti

Non tutti sanno che per il conto corrente cointestato sono previste detrazioni integrali e non parziali. Ecco i dettagli.

Detrazioni sul conto corrente cointestato
Detrazioni sul c/c cointestato

Vi presentiamo il caso di una signora che chiede chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali su delle spese da lei sostenute.

Di recente ha eseguito dei lavori nel suo appartamento e ci informa che le spese sono state pagate con bonifico dal marito dal conto corrente cointestato.

A proposito di ciò ci chiede chiarimenti sulle modalità di detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.
Le può detrarre direttamente il marito? E in che modalità?

Ora…

Circola la voce secondo cui nei pagamenti eseguiti con conto corrente cointestato l’IRPEF va detratta al 50%.

FALSO!

Innanzitutto va chiarito che

la detrazione spetta a colui che si dichiara principale sostenitore delle spese.

Dunque bisogna leggere attentamente il nome e il codice fiscale risultante nelle copie del bonifico e nelle fatture…in questo caso il marito della signora.

Di conseguenza, le detrazioni spettano a quest’ultimo (cfr. Circolare n.19/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate) e il fatto che il conto sia intestato a entrambi i coniugi non impedisce di ottenere la detrazione per intero.

Lo strano caso della Commissione Tributaria

Ha fatto discutere la sentenza del CTP di Perugia del 26 febbraio 2021 n. 104 nella quale il contribuente si era rivolto al giudice per contestare il fatto di aver beneficiato solo in parte della detrazione a lui spettante per le spese sostenute.

Il risultato finale è stato

ricorso respinto

con la condanna per il richiedente di restituire la somma versata.

Decisione dovuta al fatto che il contribuente non era riuscito a dimostrare che le somme utilizzate per pagare i lavori detraibili sul conto corrente erano state fatte esclusivamente da lui.

Mancava pertanto la titolarità della spesa oggetto di detrazione.

Assurdo no?!

A porre rimedio sulla questione è intervenuto il MEF che ha specificato quanto segue:

“l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti”

Lo sgravio dunque è riconosciuto al 100% quando il pagamento, a dimostrazione di aver sostenuto personalmente la spesa, è eseguito con metodo tracciato dall’intestatario del documento di spesa anche se detiene un conto cointestato.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Orari Studio

Lunedì – Venerdì 9,00 /19:30

Per Appuntamenti

Ultimi Post

Condividi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autore dell'articolo