La regola del…sottotetto

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Il Consiglio di Stato si esprime in merito alla regolamentazione che ammette o meno il recupero del sottotetto usufruendo dei bonus edilizi. I dettagli.

Come recuperare il sottotetto
Regole per il recupero del sottotetto

Nuove avversità si fanno avanti in questo mare magnum di nozioni sui bonus edilizi. Questa volta abbiamo a che fare con distanze tra edifici, sagoma, titoli abitativi, ma ancora di più il

recupero del sottotetto.

Nelle prossime righe affronteremo nel dettaglio quali operazioni sono consentite per procedere con il restauro del sottotetto.

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Sottotetto sotto sentenza

Riguardo ai temi sopra anticipati, il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere con la sentenza n. 1047/2022, mettendo in guardia sul fatto che elementi quali le distanze e le variazioni di sagoma possono determinare

l’illegittimità dell’intervento edilizio.

Il caso presentato riguarda alcuni proprietari di un immobile residenziale dove è presente un sottotetto non collegato direttamente al piano sottostante.

Per il recupero dell’immobile è stata presentata una Scia nel 2016 che, tra i vari lavori, prevede la sostituzione della copertura in legno del sottotetto con una nuova coibentata per uniformare la sagoma dell’edificio e il collegamento del sottotetto con il piano sottostante.

Mettendo le mani avanti viene chiarito che

la destinazione del sottotetto non subirà modifiche, rimanendo sempre nella condizione di non idoneità ai fini residenziali.

Lo stop dei lavori

Dopo alcune verifiche, il Comune ha bloccato la prosecuzione delle attività ordinando la demolizione delle opere perché realizzate senza un titolo abilitativo adeguato e, oltretutto, violando le norme sulle distanze tra le costruzioni.

Il Comune aveva inteso quale volontà dei proprietari quella di utilizzare il sottotetto come ambiente di servizio, tanto da poter ospitare un bagno, un ripostiglio o uno spogliatoio.

Ebbene, se queste fossero le condizioni, si andrebbe ad aumentare la superficie lorda di pavimento e la volumetria urbanistica.

Persino i giudici hanno confermato l’ipotesi di abitabilità prospettata dal Comune andando a giudicare l’intervento abusivo e confermando l’ordine di demolizione.

Capite da voi che non se la passano bene i proprietari dell’edificio.

Infatti a seguito della sentenza, i proprietari hanno contestato la violazione delle norme sulle distanze tra edifici, spiegando l’assenza di sopraelevazione o di alcuna variazione di sagoma al termine della sostituzione delle coperture.

Eppure, essendoci una discrepanza tra le metrature dell’anno di realizzazione dell’immobile con quelle ricalcolate nel 2012, i giudici hanno ritenuto doveroso individuare la violazione della normativa:

la sagoma non rispetta le quote altimetriche come da progetto, ma si evidenzia un innalzamento delle linee di gronda e di colmo della copertura.

Questo implica che, oltre a non risultare conformi alle norme regionali e comunali per il recupero del sottotetto, le opere eseguite risulterebbero ben diverse da quelle indicate nella Scia.

Da qui l’irregolarità urbanistica e l’emissione dell’ordine di demolizione.

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