La corte di Cassazione ha chiarito che l’IVA è detraibile per i beni strumentali durante la fase di avvio di un’impresa. Vediamo tutti i dettagli.
Nel panorama delle attività imprenditoriali, la fase di avvio di un’impresa può essere caratterizzata da importanti investimenti in beni strumentali necessari per il futuro svolgimento dell’attività.
Tra gli aspetti più rilevanti e spesso complessi da affrontare, vi è la gestione dell’IVA.
La detraibilità dell’IVA è uno strumento che consente di recuperare parte delle spese sostenute, contribuendo a migliorar la liquidità e a ridurre il carico fiscale.
Tuttavia, per poter beneficiare di questo diritto, è necessario conoscere le normative vigenti, i requisiti specifici e le tempistiche da rispettare.
Quindi una domanda sorge spontanea:
si può detrarre l’IVA sui beni acquistati durante questa fase preparatoria?
Qui sotto tutte le spiegazioni, ma se volete sapere come avviare una borsa lavoro leggete qui.
IVA detraibile in fase di start-up? Il caso
La corte di Cassazione ha fornito chiarimenti, con l’ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024.
IL CASO
La questione è sorta da una controversia tra una società e l’ADE, riguardante un disconoscimento di un credito IVA di circa 62.000 € legato all’acquisto di un opificio industriale.
L’immobile era stato acquistato per essere utilizzato nell’attività di confezionamento di abbigliamento, ma, prima dell’effettivo avvio dell’attività era stato locato a terzi.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi negato la detrazione dell’IVA, sostenendo che essendo trascorsi circa 5 anni tra l’acquisto e l’avvio dell’attività, l’immobile non era effettivamente inerente né strumentale all’attività imprenditoriale dichiarata.
La risposta della Cassazione
La corte di Cassazione ha chiarito che
l’IVA è detraibile anche per i beni strumentali acquistati durante la fase di avvio di un’attività imprenditoriale,
a condizione che tali beni siano effettivamente destinati e funzionali alla futura attività dell’impresa.
Non è necessario che un bene acquistato durante la fase di start-up sia immediatamente utilizzato per l’attività operativa, ma deve essere destinato a contribuire all’attività economica complessiva dell’impresa.
Questo significa che un immobile, un macchinario o qualsiasi altro bene strumentale acquistato in questa fase può beneficiare della detrazione dell’IVA, purché risulti chiaramente destinato all’attività imprenditoriale.
Inoltre si chiarisce che
la locazione temporanea a terzi di un bene strumentale acquistato in vista dell’avvio di un’attività,
purché giustificata e limitata al periodo preparatorio,
NON pregiudica la detraibilità dell’IVA.
La decisione implica che le imprese possono pianificare gli acquisti necessari per la loro organizzazione e attività futura, senza la paura di perdere la detrazione se tali beni non vengono immediatamente utilizzati nella produzione.
Questa sentenza rappresenta dunque una svolta per le start-up e per le imprese in generale, in quanto offre maggiore certezza giuridica agli imprenditori, incentivando gli investimenti e favorendo una pianificazione più libera e flessibile delle operazioni aziendali nelle prime fasi di sviluppo.
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