Furto da ponteggio: chi è responsabile?

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Il furto da ponteggio ovvero il furto in appartamento agevolato dalle impalcature poste sul condominio è responsabilità dell’impresa edile o del condominio? I dettagli.

Chi ha la responsabilità in caso di furto da ponteggio?
Chi ha la responsabilità in caso di furto da ponteggio?

Girando per le città avete notato quante impalcature e quanti ponteggi sono stati installati per i vari edifici?

È chiaro che la presenza di strutture simili potrebbe agevolare qualche atto illecito, tipo non so un

furto da ponteggio.

Nel malaugurato caso in cui qualcuno entri nel vostro appartamento sfruttando questa opportunità, che si fa? Chi ne risponde?

Vediamo di scoprirlo meglio.

Qualora invece foste interessati al caso affrontato dal TAR Emilia Romagna dove si chiede se può essere impedita la sopraelevazione per privacy cliccate qui.

Furto da ponteggio: risponde la Corte di Appello

La risposta a queste domande ci giunge dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2984 dello scorso 27 giugno 2022.

Il proprietario, nonché conduttore dell’unità abitativa sita in condominio aveva citato in giudizio lo stesso condominio e l’impresa appaltatrice per richiedere

il risarcimento danni a seguito del furto

di denaro e di alcuni beni da parte di terzi che avevano sfruttato l’impalcatura per entrare nell’appartamento.

La struttura allestita intorno al palazzo era incustodita e priva di alcun impianto antifurto.

Nel contratto di appalto stipulato l’impresa appaltatrice si era assunta la responsabilità di eventuali pregiudizi verso terzi, nonché l’obbligo di sorveglianza del cantiere e della predisposizione di tutte le misure necessarie al fine di evitare i danni.

Delibera sui danni

Ad ogni modo si fa avanti l’opposizione dell’impresa che ha chiamato in causa la sua assicurazione per scamparsela dalle ipotesi di condanna.

Il risultato è stato disarmante!

Il Tribunale ha deliberato la responsabilità in solido sia del condominio che della ditta appaltatrice

condannate a risarcire il danno per un ammontare pari a € 51.325,46 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite.

A sostegno della decisione finale il Tribunale ha ripreso gli articoli 2043 e 2051 c.c.:

  • da una parte abbiamo la ditta edile che si è avvalsa di impalcature senza adottare le dovute accortezze per impedire l’uso anomalo del ponteggio;
  • dall’altro c’è il condominio, anch’egli responsabile in quanto custode delle parti comuni e colpevole di non aver controllato l’operato della ditta appaltatrice.

Il contratto di appalto firmato prevedeva al suo interno alcune clausole che consentono al condominio di rivalersi sull’appaltatore per danni causati a terzi

ma non potevano essere valide a garantire l’esonero per il condomino dall’obbligo di rispondere per i danni arrecati al soggetto derubato.

La responsabilità sussiste dunque per entrambi anche se a titoli diversi.

In seguito a tale sentenza, il condominio è ricorso alla Corte di Appello puntando sul fatto che era dovere della ditta edile di controllare il cantiere.

Vano è stato anche quest’ultimo tentativo che ha visto confermare nuovamente le decisioni prese dal Tribunale: il contratto di appalto in sé non basta a scagionare il condominio dalle sue responsabilità.

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