Il contratto di rete nasce come forma di unione fra imprese. Eppure gli accordi di cooperazione possono essere stipulati tra professionisti e imprese ma anche tra professionisti. Alcuni dettagli sul funzionamento di un consorzio tra professionisti.
Dite la verità, pensate mai al vostro futuro “fiscale”?
O state solo lavorando senza programmare quali saranno le imposte che dovrete andare a pagare nel prossimo futuro?
Ci sono varie forme giuridiche per organizzarsi, ma per i professionisti bisogna valutare anche la possibilità di costituire un consorzio tra professionisti.
Consorzio tra professionisti: cos’è?
Vediamo di cosa si tratta, così intanto per stuzzicare la vostra curiosità.
“i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615‐ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
Inoltre va segnalato che, all’art. 47 co. 2 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL n. 32 del 18 aprile 2019, viene specificato che i consorzi stabili
“di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”.
Consorzi con attività esterna
La tipologia prevista è quella dei consorzi “con attività esterna” che, in virtù della istituzione di una “comune struttura di impresa”, hanno come finalità diretta quella di
svolgere unitariamente determinate prestazioni.
I consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti devono essere formati da almeno tre soggetti, operativi sul mercato da almeno cinque anni, che abbiano deciso per il futuro di operare in forma congiunta per più di cinque anni.
Questi consorzi possono essere costituiti anche in forma mista (ad esempio una srl, una cooperativa e una società in nome collettivo).
È poi necessario che le società consorziate si organizzino attraverso una
“comune struttura di impresa”
che sarà finalizzata all’acquisizione delle commesse e, nell’ipotesi che ciò sia ritenuto utile, anche allo svolgimento delle rispettive fasi dell’incarico.
Le società saranno libere di operare sul mercato attraverso le proprie singole strutture, ma potranno partecipare ad un solo consorzio, essendo espressamente
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile
(oltre che la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio e dei consorziati).
Modifiche all’assetto imprenditoriale nel consorzio tra professionisti
Costituito il consorzio si potrebbe porre il problema della modificabilità dell’assetto imprenditoriale, con particolare riguardo alla riduzione dei consorziati sotto il numero legale (di tre)
per cause oggettive non imputabili alle consorziate.
L’indicazione normativa della durata minima di cinque anni dei consorzi è strettamente correlata alla funzione di sperimentazione di una concentrazione imprenditoriale all’interno di un centro autonomo di imputazione.
Il consorzio avrà tutte quelle prestazioni finalizzate all’acquisizione della commessa e di organizzazione delle attività da svolgere per le quali i consorziati hanno interesse a presentarsi unitariamente (si pensi alle garanzie assicurative ed economiche).
I consorziati potranno, poi, valutare l’opportunità di svolgere con il consorzio alcune attività, presenti invariabilmente in tutte le commesse, come ad esempio la verifica di tutti i dati e gli elementi di base, tecnici, legali e amministrativi della commessa acquisita a seguito della gara; in questo caso è probabile che il consorzio si organizzi con una micro-struttura tecnica in grado di svolgere tali attività.
In pratica il modello che ne risulta è molto simile a quello dei consorzi di cooperative in cui il consorzio si occupa di tutti gli aspetti di acquisizione della commessa e di organizzazione della stessa attraverso la “distribuzione” delle attività ai consorziati.
Dal punto di vista dei rapporti fra consorzio e consorziati, questi non sono disciplinati da un mandato come avviene nelle associazioni temporanee di progettisti. Questo perché l’attribuzione al consorzio di una propria soggettività giuridica fa sì che non vi siano legami diretti fra consorziati e committente che con il terzo pone in essere rapporti contrattuali.
La rappresentanza è quindi direttamente imputata al consorzio e viene attuata attraverso l’organo competente del consorzio stesso.
PENSATE SIA UN ARGOMENTO NOIOSO?
NOOOO…..IL TUO FUTURO “FISCALE” NON PUO’ ESSERE UN ARGOMENTO NOIOSO!
A meno che non vi piaccia pagare più del dovuto!