Comunicazione erogazioni pubbliche: sanzioni rinviate

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Cambiano i termini per la comunicazione delle erogazioni pubbliche con proroga delle sanzioni rinviate al 2024. I dettagli.

Rinviate le sanzioni sulla comunicazione delle erogazioni pubbliche
Sanzioni rinviate al 2024

Ci piacerebbe ci fosse chiarezza e trasparenza in tutte le cose che facciamo…soprattutto nell’ambito delle erogazioni pubbliche.

Anche alle attività è richiesto di mettere in bilancio tutto nero su bianco, indicando tutto quello che si è speso o ricevuto durante l’anno.

Scopriamo meglio di che si tratta.

Se invece preferite conoscere le regole dietro la videosorveglianza in condominio, cliccate qui.

Erogazioni pubbliche: obbligo di pubblicizzazione

Da alcuni anni le imprese debbono rendere note le erogazioni pubbliche (legge sulla concorrenza n. 124 del 2017), ovvero quei sostegni, ristori o altre forme di contributi pubblici ricevuti dallo Stato, specialmente a seguito della pandemia, dove i bonus e i sussidi sono stati molteplici.

E non sono solamente le aziende a dover seguire questo obbligo ma

anche le associazioni, le cooperative e le ONLUS.

Al fine di rispettare tali obblighi, il 30 giugno di ciascun anno ha rappresentato la data limite entro la quale andavano fornite queste informazioni relativamente all’anno precedente.

Cosa è cambiato

Infatti per questo anno è sbucata fuori una

doppia proroga

riguardo le sanzioni sull’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche fruite da enti e imprese commerciali, che potranno essere applicate dal 1° gennaio 2024,

per importi non inferiori a 10mila euro.

Due sono gli emendamenti che hanno interessato il decreto Milleproroghe e che rimandano le sanzioni sia per l’anno 2023 che per l’anno 2022 al prossimo anno.

Se la loro interpretazione dovesse essere corretta, questo significherebbe che le infrazioni commesse nel 2021 per la mancata comunicazione delle erogazioni 2020, non godrebbero di alcun rinvio, essendo la decorrenza specifica fissata al 1° luglio 2022.

A quanto ammonta la sanzione?

La sanzione sarà pari all’1% degli importi ricevuti per un minimo di € 2.000.

Una volta trascorsi i 90 giorni dalla contestazione senza che il contravventore abbia provveduto al pagamento della multa e al rispetto degli obblighi di pubblicazione, scatterà un’ulteriore pena pecuniaria che prevede la restituzione del beneficio in toto.

Per assolvere a questo problema, le imprese commerciali sono tenute alla redazione della nota integrativa riportando le indicazioni richieste in bilancio.

Gli altri soggetti (enti, onlus, fondazioni, imprese individuali, società di persone ecc.) assolveranno l’obbligo di trasparenza indicando quanto richiesto sui propri siti internet o portali digitali purché liberamente accessibili al pubblico.

Per quanto concerne infine i soggetti che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese, è sufficiente l’inserimento di queste informazioni in bilancio, senza necessariamente pubblicarle in forma digitale.

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