Anche le parcelle dei professionisti e quelli dei consulenti fiscali che seguono le pratiche 110% possono essere detratte dai committenti finali. Uno sguardo alle regole e alle limitazioni dei compensi professionali.
Ultimamente è capitato di sentirci dire che le spese delle parcelle sono un po’ eccessive.
Permetteteci di darvi una piccola spiegazione… mai seguita la normativa e le sue innumerevoli evoluzioni?
Avete mai pensato a quanto lavoro possa esserci dietro i “semplici” progetti e i “semplici” documenti che compiliamo?
Vi sembrerà semplice, eppure non lo è affatto.
Compensi professionali e superbonus 110%
Potete finalmente superare la paura di leggere il conto della parcella perché potreste farle rientrare tra le spese detraibili.
In un periodo in cui i bonus edilizi vengono consumati fino al midollo, rappresenta un’ottima possibilità anche per chi non è dotato di partita IVA di poter “scaricare” le spese per le prestazioni professionali.
NON SOLO DETRAZIONE
Infatti un altro aspetto che potrebbe sicuramente piacervi è che, grazie all’opzione della cessione o dello sconto in fattura, persino le parcelle dei professionisti ai quali vi rivolgete potrebbero essere monetizzate senza scegliere per forza la detrazione in dichiarazione.
Prestazioni e condizioni
A questo punto è importante che voi comprendiate
QUALI PRESTAZIONI
possono rientrare nei bonus e
A QUALI CONDIZIONI.
Un primo riferimento a sostegno di quanto avete appena letto, lo potete ritrovare nella circolare n. 24/E del 2020 che considera detraibili
la progettazione e le altre spese professionali connesse al lavoro eseguito
“ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione”.
QUINDI….TUTTO IL LAVORO PREPARATORIO PUO’ RIENTRARE…..SE EFFETTIVAMENTE ESEGUITE L’INTERVENTO!
La stessa normativa aggiunge a questo elenco anche le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni tecniche, di congruità e del visto di conformità.
A quanto ammonta la detrazione?
Naturalmente la detrazione che si richiede spetta per un valore pari alla stessa aliquota del bonus fiscale prevista dalla normativa per l’intervento eseguito.
L’elenco che aveva messo a disposizione l’Agenzia delle Entrate sembra alquanto sintetico, tanto che alcune tipologie di spesa non si riescono a ricondurre ad alcun intervento agevolato, dal punto di vista della detraibilità.
Limiti alla detraibilità dei compensi professionali
Ripercorrendo rapidamente un’altra importantissima fonte, l’articolo 119 del D.L. 34/2020, si reputano agevolate le seguenti spese:
- quelle per l’analisi della regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile su cui si avviano gli interventi;
- quelle per la direzione lavori;
- quelle per il coordinamento della sicurezza;
- quelle relative all’aggiornamento catastale di fine lavori.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 480/2021, persino lo studio di fattibilità dovrebbe essere riconosciuto tra le voci detraibili, se connesso all’intervento regolarmente portato a termine.
L’importante, come già detto sopra, è che
le spese indicate rientrino nei limiti di costo specificati per ciascuna agevolazione.
Vi sembrerà una banalità eppure superare il plafond è un attimo!
Infatti in caso di non congruità l’eccedenza non è detraibile e potrebbe esserci un rischio per il beneficiario del bonus.
Per quanto riguarda invece quelle spese che potrebbero essere escluse dal conteggio finale vi sono quelle legate alla regolarizzazione degli abusi edilizi minori riscontrati prima dell’inizio lavori.
Sono inoltre estromesse le spese che riguardano:
- la consulenza fiscale;
- il compenso all’amministratore di condominio;
- l’attività di coordinamento del general contractor.
In merito a questo è bene ricordare queste parole:
“la parcella del responsabile dei lavori è ammissibile a contributo solo se colui che è stato nominato come tale ha le competenze tecniche e ha assolto alla formazione sulla sicurezza”.
Attenzione allora a verificare bene l’ammissibilità di ogni spesa che si vuole considerare all’interno di quelle “recuperabili”.