Cessione dei crediti edilizi

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La Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante sulla cessione dei crediti edilizi, aggiornando alcune interpretazioni alla luce delle più recenti normative. I punti principali qui sotto.

Cessione dei crediti edilizi: solo lavori concreti
Cessione dei crediti edilizi: solo lavori concreti

L’Agenzia delle Entrate, o meglio la Direzione regionale Lombardia, risponde ad un quesito sulla cessione dei crediti edilizi, fornendo aggiornamenti e nuove interpretazioni, richiedendo maggiore attenzione nella pianificazione degli interventi e nella gestione delle spese.

Chiunque voglia avvalersi di queste agevolazioni deve

considerare con cura le normative in evoluzione per evitare problemi e sfruttare al meglio le opportunità offerte.

Vediamo i punti principali emersi e le implicazioni per chi intende sfruttare o trasferire questi crediti legati a interventi di ristrutturazione e riqualificazione immobiliare.

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Cessione dei crediti edilizi: il caso    

Un contribuente ha richiesto delucidazioni sulla possibilità di cedere i propri crediti edilizi relativi a spese sostenute per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, sismabonus ed ecobonus, compresi i lavori riconducibili al famigerato “Superbonus 110%”.

In particolare, il richiedente aveva sostenuto spese per lavori di progettazione e istruttoria necessari al rilascio del permesso di costruire, in vista di una ristrutturazione con ampliamento.

La domanda centrale era semplice:

“Queste spese preliminari possono essere considerate come spese per “lavori già effettuati”, permettendo quindi di continuare a beneficiare della cessione dei crediti?”

La domanda viene considerata pertinente a seguito delle novità introdotte dal D.L. 39/2024.

L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Secondo il contribuente,

le spese per la progettazione e l’istruttoria sono a tutti gli effetti parte del progetto edilizio complessivo

e dovrebbero rientrare nella definizione di “spese per lavori già effettuati”.

La sua posizione si basa su un’interpretazione ampia, sostenendo che senza queste spese iniziali, non si potrebbe procedere con i lavori veri e propri.

Insomma, se il legislatore non avesse voluto includere queste spese, avrebbe dovuto specificarlo espressamente.

La risposta dell’AdE 

L’Agenzia ha interpretato la normativa in modo diverso: ha stabilito che le uniche spese considerate come “lavori già effettuati” sono quelle relative agli interventi edilizi veri e propri, come il rifacimento o la costruzione effettiva dell’immobile, NON quelle per progettazione o istruttoria.

Anche se queste spese sono detraibili come parte dell’ecobonus e simili,

NON sono sufficienti per qualificarsi come “spese per lavori già effettuati”

ai fini della cessione del credito.

In pratica, per continuare a cedere i crediti edilizi, è necessario che alla data del 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per i lavori edilizi materiali.

Senza queste spese, non sarà possibile usufruire dell’opzione di cessione.

L’interpretazione dell’Agenzia è chiara: spese preliminari come progettazione e consulenze non bastano.

Dunque, bisogna fare attenzione a questa distinzione:

le spese legate ai “lavori già effettuati” devono includere i veri e propri lavori edilizi, non solo le spese preparatorie.

Un dettaglio fondamentale, soprattutto in un contesto normativo che è diventato più restrittivo negli ultimi anni.

Cosa fare per avere tutto in regola?

Chi intende utilizzare la cessione dei crediti edilizi deve:

  • Verificare la tipologia di spese -> accertarsi che le spese sostenute includano interventi edilizi materiali e non solo costi preliminari;
  • Documentare le spese -> conservare fatture e altra documentazione relativa ai lavori eseguiti entro le scadenze previste;
  • Richiedere consulenze specifiche -> in caso di dubbi, rivolgersi a esperi o direttamente all’Agenzia delle Entrate per chiarimenti.

Anche noi siano a disposizione per qualsiasi dubbio.

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