Un importante chiarimento su quelli che sono i caratteri e le funzioni della Centrale dei Rischi.
La delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio del 24 marzo 1994 ha disciplinato il funzionamento della Centrale dei Rischi che fornisce agli intermediari un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela, e in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito, che permette di intervenire prima che la crisi aziendale diventi irreversibile, e permettendo ai creditori meritevoli di avvicinarsi al prestito a condizioni più agevoli.
Prima di continuare nella spiegazione potrebbe interessarvi anche il nostro articolo sui MiniBOT.
Cos’è la Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi fornisce informazioni qualitative e quantitative circa l’esposizione debitoria della clientela, permette di accrescere la stabilità del sistema finanziario, favorisce l’accesso al credito nonché permette di contenere il sovraindebitamento.
Cinque sono gli elementi costituenti delle rilevazioni.
- L’oggetto: saranno segnalati i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti terzi, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.
- Soggetto passivo, con il quale la disciplina fa riferimento a qualunque persona fisica e giuridica.
- Modello di rilevazione, conforme a quello previsto dalla Circolare.
- Soglie di censimento: le segnalazioni sono dovute qualora una persona fisica o giuridica intrattenga rapporti di credito e/o garanzia per un valore pari o superiore a € 30.000. La soglia si abbassa a Euro 250, qualora il soggetto è segnalato “a sofferenza”.
- Soggetto attivo, ossia coloro che hanno l’obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Posizione di rischio
Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei Rischi, gli intermediari partecipanti hanno l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela di importo pari o superiore ai limiti di censimento definiti, e ricevono informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario: la cosiddetta
posizione globale di rischio
dei soggetti segnalati e dei loro collegati.
La posizione globale di rischio viene determinata sommando le segnalazioni inoltrate dagli intermediari, che possono altresì interrogare la Centrale dei Rischi per chiedere informazioni aggiuntive (informazioni a richiesta) su soggetti anche diversi ma collegati a quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito.
È il cosiddetto flusso di ritorno personalizzato, in cui l’aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dalla schema segnaletico.
Rilevazioni e regolarità
Le rilevazioni hanno cadenza mensile quando l’intera posizione debitoria del singolo cliente alla data di riferimento è superiore a 30.000 €.
Tale informazione è da far pervenire entro il 25° giorno del mese successivo, e va inviata anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione.
Hanno cadenza inframensile ogni cambiamento di status quali i passaggi a sofferenza, la cancellazione delle segnalazioni relative a precedenti rilevazioni, le rettifiche dell’importo o dei dati anagrafici, le regolarizzazioni dei pagamenti e i “rientri” degli sconfinamenti persistenti.
Tali rilevazioni devono essere prontamente trasmesse nel momento in cui si verifica l’evento, con l’obiettivo di aggiornare dinamicamente ed anticipatamente eventuali rischi di credito.
La Centrale dei Rischi diventa così un vero e proprio
strumento per il sistema creditizio di monitoraggio dell’indebitamento della clientela,
anche se resta nella piena autonomia degli intermediari il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull’effettiva potenzialità economica degli affidati, e le informazioni in loro possesso generano valore, soprattutto nei mercati finanziari, caratterizzati dall’eterogeneità dei beni in essa scambiati, da relazioni fiduciarie che si svolgono nel tempo e da promesse di futuri adempimenti che rendono essenziale la conoscenza delle caratteristiche soggettive della controparte.
Responsabilità degli intermediari finanziari nella Centrale dei Rischi
Con la Centrale dei Rischi, è possibile così ottenere informazioni chiare, precise, immediate (le segnalazioni hanno cadenza generalmente mensile), mirate (espone sono la situazione debitoria, quindi finanziaria e monetaria del cliente), e complessive (rappresenta la posizione globale di rischio che il debitore intrattiene con tutti gli istituti finanziari).
Tante sono le facoltà ed i diritti rimessi in capo agli intermediari finanziari. Al debitore viene invece riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di riservatezza, il diritto di correttezza in merito alle informazioni presenti sul proprio stato finanziario.
Come accedere?
Possono accedere alla Centrale le persone fisiche alle quali i dati si riferiscono o, per conto di queste, le figure legalmente previste (ad esempio il tutore o l’erede), così come il legale rappresentante della persona giuridica nel nome della quale le informazioni sono registrate o, anche in questo caso, le figure previste dall’ordinamento quali, ad esempio, i soci illimitatamente responsabili ed i membri del collegio sindacale.
L’accesso è gratuito ed avviene secondo il seguente procedimento:
- download e compilazione del modulo disponibile sul sito della Banca d’Italia (sezione Servizi al cittadino > Accesso di dati della CR > Moduli);
- attestazione della propria identità e del proprio diritto all’accesso;
- consegna fisica del modulo e degli allegati, personalmente o attraverso un delegato, ad una Filiale della Banca d’Italia o, in alternativa, trasmissione tramite posta, posta elettronica certificata (PEC), fax o email ad una Filiale della Banca d’Italia (il cui contatto è ricavabile dal sito, sezione Chi siamo > Organizzazione > Filiali).
Abilitati all’accesso sono, naturalmente, anche gli intermediari, ai fini della valutazione del merito creditizio dei propri clienti, le altre Autorità di vigilanza (come la Consob) e l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.
Richiesta di informazioni
Per quanto concerne la richiesta di informazioni e di chiarimenti in merito ai dati presenti nella Centrale, il cliente ha le seguenti possibilità:
- rivolgersi al proprio intermediario informalmente;
- avanzare un reclamo trasmettendo una lettera raccomandata A/R o un’email all’Ufficio Reclami dell’intermediario, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni;
- nel caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell’istituto a seguito della trasmissione di un reclamo, presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si pronuncia sul singolo caso;
- presentare un esposto alla Banca d’Italia la quale, non potendo entrare nel merito del rapporto contrattuale, invita l’intermediario a verificare se i dati presenti in Centrale sono corretti e, in presenza di errore, a correggerli.
Per maggiori informazioni in merito allo strumento della Centrale dei rischi, è possibile consultare i seguenti indirizzi web:
Pubblicazione-Guida Banca d’Italia – La Centrale dei rischi in parole semplici > https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/guida-centrale-rischi.pdf
Circolare Banca d’Italia 139/1991 – Centrale dei rischi: Istruzioni per gli intermediari creditizi > https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Circolare_139_18_aggiornamento.pdf
Testo Unico sulla Finanza – TUF, D.Lgs.58/1998 > http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
Testo Unico Bancario – TUB, D.Lgs.385/1993 > https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf