La riforma fiscale modifica la gestione ordinaria del reddito prodotto con l’attività professionale. Ecco come cambia la tassazione per i professionisti.
Il decreto attuativo della delega fiscale (si veda anche l’art. 5, L. 111/2023, c.d. Legge Delega di riforma del sistema fiscale), apporta numerosi cambiamenti anche sul fronte della fiscalità dei professionisti, in particolare la tassazione del reddito da lavoro autonomo.
Parola d’ordine che rappresenta la nuova frontiera è
l’onnicomprensività.
Vediamo meglio in che senso e cosa dovranno aspettarsi i professionisti.
Per sapere invece come è andata a finire la richiesta di rimborso IRPEF da un lavoratore rimpatriato cliccate qui.
Tassazione dei professionisti: semplificazioni
Una semplificazione radicale è quella che interviene nel calcolo del reddito da tassare di coloro che esercitano attività artistica o professionale.
Il decreto ha previsto che
tutte le somme e i valori
conseguiti nello svolgimento della propria attività
concorreranno alla formazione del reddito.
Il calcolo dell’imposta da attribuire si otterrà dalla differenza tra le somme e i valori conseguiti e l’ammontare dei costi sostenuti nello stesso periodo d’esercizio dell’attività.
Novità
Tra le novità è inoltre prevista l’esclusione dal computo delle seguenti voci:
- i corrispettivi percepiti in caso di cessione della clientela o di altri beni immateriali;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico addebitate al committente;
- riaddebito delle spese sostenute ad altri lavoratori autonomi per l’uso comune di immobili funzionali all’esercizio dell’attività.
Per il fisco dunque la determinazione del reddito dei lavoratori autonomi e dei dipendenti si troverà allo stesso livello.
Lo scopo è quello di superare le criticità soprattutto sul fronte delle spese a carico del committente portate poi a rimborso dal professionista/artista e considerate finora compensi e dunque indeducibili.
Che ne sarà del professionista?
Attualmente il lavoratore autonomo è penalizzato, in quanto la deduzione dei costi di vitto e alloggio, se non riaddebitati analiticamente al cliente, soffrono della duplice limitazione del 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, (art. 54, comma 5, Tuir), mentre il riaddebito al cliente costituisce parte integrante del compenso stesso con conseguente imponibilità.
In buona sostanza, tali spese costituiranno una partita di “giro” avente esclusivamente riflessi finanziari e non reddituali.
Altro scottante tema è quello dei conferimenti in società per coloro che svolgono attività professionale, per i quali si punta alla neutralità fiscale.
Rivoluzione che andrà a intaccare persino la gestione degli immobili del professionista dal punto di vista fiscale:
gli immobili saranno considerati strumentali all’attività se riportati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro acquisti IVA,
inclusi quelli utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività professionale e familiare.
Questo criterio sarà valido anche per gli edifici in leasing.
Gli immobili non inseriti nei registri non subiranno alcun effetto in termini di plusvalenze o minusvalenze.