I lavoratori rimpatriati in Italia dopo un distacco all’estero possono ottenere il rimborso IRPEF? È il caso esaminato nella sentenza 2128/2023 che ha coinvolto due società appartenenti allo stesso gruppo. I dettagli sul bonus controesodati.
In passato abbiamo parlato di fuga di lavoratori choosy riferendoci alle priorità dei nuovi lavoratori che ricercano sempre più un lavoro che gli fa stare bene.
In questo articolo vogliamo invece parlarvi del
bonus controesodati,
rivolta anche ai dipendenti che decidono di tornare a lavorare in Italia dopo un periodo di attività svolto in una società straniera appartenente allo stesso gruppo.
Cerchiamo di approfondire la questione grazie alla sentenza 2128/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Bonus controesodati: il caso
Il caso nasce dalla manifestazione del silenzio-rifiuto di un contribuente a seguito delle richieste di rimborso per imposte indirette relative ai periodi d’imposta dal 2011 al 2013 ed essere inquadrato nel regime agevolato “controesodati” che, secondo la legge 238/2010,
prevede il taglio della base imponibile del 30%.
Il contribuente sostiene di possedere tutti i requisiti per poter godere del bonus spiegando di essere stato residente in Francia dal 2004 al 2011 come dipendente presso delle ditte straniere e di essere stato impiegato dal 2008 al 2011 in una società del settore della moda, assunto poi da una società italiana appartenente allo stesso gruppo dal 2011.
Un po’ contorta la faccenda ma comunque il senso è che da lavoratore dipendente di una società estera è passato a lavorare per una azienda dello stesso gruppo societario con sede in Italia.
Rimborso negato
Il rimborso è stato tassativamente
NEGATO
dall’Agenzia delle Entrate in quanto secondo l’Amministrazione finanziaria non si era trattato di cessazione del rapporto di lavoro, quanto piuttosto di una prosecuzione dello stesso lavoro.
Ciò era sostenuto anche da quanto stabilito dal contratto che ammetteva la possibilità per il lavoratore di poter
“essere trasferito sul territorio metropolitano francese oppure in Italia, secondo le necessità e questo eventuale cambiamento d’assegnazione non potrà costituire una modifica sostanziale del presente contratto”.
Accolto in primo grado i giudici sostengono l’indipendenza dei due contratti di lavoro pur appartenendo allo stesso gruppo. Avendo decorrenze e sottostando a normative diverse tra loro il contribuente aveva pieno diritto ad ottenere il rimborso.
Successivamente il caso è finito davanti alla Corte di giustizia tributaria, la quale anch’essa
non ha ritenuto risolutiva la clausola contrattuale evidenziata dall’Agenzia delle Entrate.
Risoluzione
Il contribuente infatti si era dimesso dalla società francese, per essere poi assunto con un nuovo tipo di contratto dall’impresa italiana.
Dunque non è emerso alcun vincolo né alcuna ipotesi di distacco rispetto al precedente lavoro.
Infine il solo fatto che il rapporto di lavoro francese sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore della legge sul bonus controesodati, ha smentito l’ipotesi dell’Amministrazione finanziaria sull’eventuale tentativo del contribuente di strumentalizzare il beneficio concesso.
Per cui la risposta è sì, è possibile godere di questo regime anche se due aziende datrici di lavoro appartengono allo stesso gruppo societario, ma hanno sedi differenti.
La questione non esclude l’accesso al regime agevolato in quanto trattasi di soggetti giuridici completamente autonomi senza continuità tra contratti lavorativi, con accordi e vincoli contrattuali distinti tra loro.