Assegno temporaneo per minori

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Dal 1° luglio scatta l’assegno temporaneo per figli minori. Confermata la maggiorazione per nuclei con figli affetti da disabilità. Attenzione all’importo del vostro ISEE!

Requisiti per l'assegno temporaneo minori
Requisiti per l’assegno temporaneo minori

A partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, le famiglie potranno usufruire delle agevolazioni dell’assegno temporaneo

ma SOLO per chi ha figli minori a carico!

Tale misura riconosce infatti un determinato importo, variabile in base al numero di figli minorenni e all’ISEE, per sostenere la genitorialità in attesa che arrivi l’assegno unico.

Requisiti:

  • essere cittadino italiano;
  • essere soggetto al pagamento delle imposte sul reddito italiane;
  • avere la residenza o domicilio in Italia da almeno due anni (anche non continuativi), con figli minorenni a carico;
  • avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata minima di 6 mesi.

Quali beneficiari?

Possono richiedere l’assegno famiglie con minori (inclusi bambini adottati e in affido), che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;

Importi erogabili

In base alla fascia reddituale dettata dall’ISEE, si potrà beneficiare di uno specifico contributo.

Per quanto riguarda la

1a FASCIA CON ISEE FINO A € 7.000

l’importo massimo erogabile per ciascun figlio si aggira intorno a € 167.50, che sale a €217.80 per famiglie con almeno 3 figli).
Tale ammontare subirà una maggiorazione di € 50 per ciascun figlio con disabilità.

All’aumentare dell’ISEE, fino a € 50.000 si può fruire dell’assegno in misura gradualmente più ridotta con una maggiorazione di minimo € 30 (€ 40 per i nuclei con almeno 3 figli a carico), per bambini con disabilità.

Nell’importo erogato, oltre al valore dell’ISEE sarà conteggiato anche il numero di figli minori presenti all’interno del nucleo familiare.

L’assegno verrà erogato mensilmente e accreditato sull’IBAN indicato dal genitore richiedente.

⚠️Se percettori di Reddito di Cittadinanza i richiedenti si vedranno sottratto all’importo concesso la quota di Reddito dei figli minori.

Compilazione della domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° luglio fino alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2021.

Nel caso si tratti di genitori legalmente separati, l’assegno può essere eventualmente diviso al 50% tra i genitori indicando l’opzione scelta all’interno della domanda.

Le domande potranno essere inoltrate secondo due modalità distinte:

portale INPS accedendo ai servizi online con le proprie credenziali;

– enti di patronato.

Per chi percepisce già il RdC non è tenuto a presentare la domanda in quanto la quota sarà automaticamente corrisposta nella relativa carta.

Infine ricordiamo che per le domande presentate entro il 30 settembre, l’assegno verrà riconosciuto a partire dal mese di luglio. Per gli invii successivi la prestazione è riconosciuta dal primo giorno di presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni o per procedere con l’invio della domanda visitate il sito ufficiale dell’INPS⤵️

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori

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