Dal 1° luglio scatta l’assegno temporaneo per figli minori. Confermata la maggiorazione per nuclei con figli affetti da disabilità. Attenzione all’importo del vostro ISEE!
A partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, le famiglie potranno usufruire delle agevolazioni dell’assegno temporaneo
ma SOLO per chi ha figli minori a carico!
Tale misura riconosce infatti un determinato importo, variabile in base al numero di figli minorenni e all’ISEE, per sostenere la genitorialità in attesa che arrivi l’assegno unico.
Requisiti:
- essere cittadino italiano;
- essere soggetto al pagamento delle imposte sul reddito italiane;
- avere la residenza o domicilio in Italia da almeno due anni (anche non continuativi), con figli minorenni a carico;
- avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata minima di 6 mesi.
Quali beneficiari?
Possono richiedere l’assegno famiglie con minori (inclusi bambini adottati e in affido), che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
Importi erogabili
In base alla fascia reddituale dettata dall’ISEE, si potrà beneficiare di uno specifico contributo.
Per quanto riguarda la
1a FASCIA CON ISEE FINO A € 7.000
l’importo massimo erogabile per ciascun figlio si aggira intorno a € 167.50, che sale a €217.80 per famiglie con almeno 3 figli).
Tale ammontare subirà una maggiorazione di € 50 per ciascun figlio con disabilità.
All’aumentare dell’ISEE, fino a € 50.000 si può fruire dell’assegno in misura gradualmente più ridotta con una maggiorazione di minimo € 30 (€ 40 per i nuclei con almeno 3 figli a carico), per bambini con disabilità.
Nell’importo erogato, oltre al valore dell’ISEE sarà conteggiato anche il numero di figli minori presenti all’interno del nucleo familiare.
L’assegno verrà erogato mensilmente e accreditato sull’IBAN indicato dal genitore richiedente.
⚠️Se percettori di Reddito di Cittadinanza i richiedenti si vedranno sottratto all’importo concesso la quota di Reddito dei figli minori.
Compilazione della domanda
Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° luglio fino alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2021.
Nel caso si tratti di genitori legalmente separati, l’assegno può essere eventualmente diviso al 50% tra i genitori indicando l’opzione scelta all’interno della domanda.
Le domande potranno essere inoltrate secondo due modalità distinte:
– portale INPS accedendo ai servizi online con le proprie credenziali;
– enti di patronato.
Per chi percepisce già il RdC non è tenuto a presentare la domanda in quanto la quota sarà automaticamente corrisposta nella relativa carta.
Infine ricordiamo che per le domande presentate entro il 30 settembre, l’assegno verrà riconosciuto a partire dal mese di luglio. Per gli invii successivi la prestazione è riconosciuta dal primo giorno di presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni o per procedere con l’invio della domanda visitate il sito ufficiale dell’INPS⤵️
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori