Le colonnine di ricarica possono essere installate in aree non accessibili al pubblico, come ad esempio un parcheggio privato, e ottenere al contempo il superbonus? Vediamo di scoprirlo.
L’argomento che ha fatto molto discutere ma sul quale l’Agenzia delle Entrate si è fatta avanti per mettere i puntini sulle i, riguarda un caso interessante che ha a che fare con le
colonnine di ricarica in condominio
In particolare sapreste dirci
che succede se la colonnina di ricarica non è accessibile al pubblico?
Sarebbe comunque ammessa alle agevolazioni del superbonus?
Le risposte ai quesiti le troviamo nell’interpello n.585.
Efficientamento, divieto l’accesso
Un condominio ha deliberato l’inizio dei lavori di efficientamento energetico fruendo del superbonus, con l’intenzione di isolare termicamente le superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate dell’edificio rispettando la regola dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso.
Oltre a questo intervento trainante sulle parti comuni, si vorrebbero avviare anche degli interventi trainati, in particolare
installare una colonnina di ricarica nel posto auto condominiale.
La spinosa questione emerge sull’accessibilità al parcheggio interno: infatti questa specifica area risulta
delimitata da un passaggio carrabile e dunque inaccessibile al pubblico.
Ora
Sappiamo che la normativa sui bonus edilizi ammette tra le ipotesi di intervento trainato anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
MA VALE LO STESSO ANCHE IN QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE?
Partiamo dal principio.
Colonnine in detrazione
Le disposizioni vigenti ammettono la detrazione per questa tipologia di interventi nel rispetto delle limitazioni massime di spesa concesse
(una colonnina per ciascuna unità immobiliare):
- € 2.000 per le unifamiliari/unità plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- € 1.500 per gli edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- € 1.200 destinati agli edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
Riguardo il sostenimento delle spese, l’Agenzia delle Entrate è molto chiara.
La condizione di esecuzione degli interventi trainati congiuntamente ai trainanti si verifica quando le date relative alle spese sostenute per i trainati, siano ricomprese nella fascia temporale tra la data di inizio e la fine dei lavori per la realizzazione dei trainanti.
Cercando di rispondere al problema posto dall’istante l’accesso al superbonus prevede proprio la condizione per cui
“le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico”,
che il decreto legislativo n. 257/2016 definisce come:
“1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico”.
Dunque la condizione in cui si trova il condominio, soddisfa a pieno quanto disposto dalla legge in tema di bonus edilizi.
Se volete invece conoscere tutte le scadenze dei bonus edilizi cliccate qui.