Liquidazione coatta amministrativa: quali sono le condizioni per aprire la procedura
Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa

Negli ultimi tempi, si fa un gran parlare di crisi d’impresa.

Il concetto di crisi d’impresa è strettamente collegato a quello di procedure concorsuali.

E la liquidazione coatta amministrativa è questo: una procedura concorsuale.

Anche se, a dire il vero, si tratta di una procedura concorsuale molto particolare.

Vediamo quindi quali sono i presupposti, le modalità di svolgimento, le finalità della liquidazione coatta amministrativa e come fare per evitare di finire in stato d’insolvenza o di crisi.

Quali sono le condizioni per l’apertura della procedura?

Affinché la liquidazione coatta amministrativa si attivi, devono ricorrere una serie di presupposti, soggettivi e oggettivi.

I presupposti soggettivi attengono alla natura dell’impresa.
Quelli oggettivi riguardano dati fattuali che possono interessare tutte le imprese.

Fra i presupposti oggettivi, proprio della liquidazione coatta amministrativa, ma non solo, c’è lo stato d’insolvenza.

Le procedure concorsuali, in genere, ma non sempre, si attivano in presenza di una situazione d’insolvenza.

Cosa significa “stato d’insolvenza”

Lo stato d’insolvenza si verifica quando un’impresa non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Le aziende, infatti, nel corso della loro vita economica, possono accumulare una serie di debiti.

Fin quando l’imprenditore è in grado di ripagare con mezzi normali, non si pongono particolari problemi.

Quando però la massa debitoria cresce al punto tale da diventare insostenibile, si entra in una situazione di crisi.

Ecco, in questo caso si parla di stato d’insolvenza.

Lo stato d’insolvenza è irreversibile, il che lo differenzia dal concetto di crisi di impresa che è invece una situazione reversibile.

La particolarità della liquidazione coatta amministrativa, che la distingue dalle altre procedure, è che si può attivare in presenza di una serie di presupposti diversi.

Infatti, è possibile dichiarare la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa anche in presenza di gravi violazioni di norme di legge o regolamentari.

Quello appena enunciato costituisce, potremmo dire, il secondo presupposto oggettivo per l’apertura della procedura.

Non occorre, necessariamente, che ricorrano lo stato d’insolvenza e contestualmente la violazione delle norme di leggi o regolamentari.

Sarà, piuttosto, possibile dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione coatta in presenza dello stato d’insolvenza e/o della violazione di norme di legge.

Occorre, soffermarsi un momento, prima di procedere a esporre i presupposti soggettivi per l’apertura della procedura, su quelli che sono i c.d. Presupposti oggettivi.

A questo punto si pongono vari problemi che l’intervento degli apparati giudiziari, o degli organi amministrativi, come nel caso della liquidazione coatta amministrativa, cerca di risolvere.

Il problema principale che emerge riguarda sicuramente l’interesse dei creditori: ci sono dei creditori, e questi vanno soddisfatti.

Se è vero infatti che questi, in linea di principio, potrebbero soddisfarsi anche attraverso altri strumenti (le azioni esecutive individuali), in realtà gli strumenti di diritto privato, nell’ambito di una vicenda d’insolvenza, si rivelano poco efficaci.

Gli strumenti di diritto privato, nell’ambito di una vicenda di insolvenza nel corso della quale emergono molteplici interessi creditori, non ci garantiscono che il patrimonio del debitore finisca per essere ripartito in parti “eque”, vale a dire proporzionalmente alla quota di credito da ognuno posseduta (c.d. par condicio creditorum).

Perciò si rende necessario l’intervento degli organi giudiziali: per assicurarsi che tutto avvenga regolarmente e senza ledere gli interessi dei creditori.

Ricapitoliamo quindi i presupposti oggettivi:

  • Stato d’insolvenza
  • Evitare la violazione di norme di legge o regolamentari

A chi è rivolta la liquidazione coatta amministrativa

Non tutti gli imprenditori, però, possono essere assoggettati alle procedure concorsuali.

Il nostro ordinamento sceglie di escludere dall’ambito di applicazione delle procedure una serie di imprenditori, vuoi per il tipo di attività svolta, vuoi per le ridotte dimensioni dell’impresa.

Nel caso della liquidazione coatta amministrativa la situazione è poi ancora più complessa, perché si deroga alla disciplina generale del fallimento.

L’ambito di applicazione del fallimento e quello della liquidazione coatta sono diversi, anche se in alcuni casi finiscono per intrecciarsi.

Alcune imprese possono essere assoggettate sia al fallimento che alla liquidazione coatta.

Possono essere assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa solo quegli imprenditori previsti dalle leggi speciali.

La lista è piuttosto lunga, tuttavia le diverse categorie individuate dalle leggi speciali hanno qualcosa in comune: il particolare ruolo, economico e sociale, da esse ricoperto, per questo motivo, sono sottoposte a controllo pubblico.

L’ambito di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, comprende al suo interno:

  • Imprese bancarie
  • Società facenti parte di un gruppo bancario
  • Imprese di assicurazione
  • Società cooperative e i loro consorzi
  • Società d’intermediazione mobiliare
  • Società di gestione del risparmio
  • Società d’investimento a capitale variabile
  • Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
  • Società fiduciarie e di revisione
  • Imprese sociali

Laddove l’impresa dovesse appartenere a una di queste categorie, sarà possibile dichiarare l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, a condizione che, chiaramente, ricorrano anche gli altri presupposti oggetti.

Fissati questi concetti generali, andiamo a vedere, nello specifico, quali sono i meccanismi e le regole che caratterizzano la liquidazione coatta amministrativa.

Le finalità della liquidazione coatta amministrativa

Abbiamo chiarito che, uno dei fini principali di tutte le procedure concorsuali, e in questo senso la liquidazione coatta amministrativa non fa eccezione, è il soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Anche se ciò è sicuramente corretto, è incompleto.

Perché è incompleto? Perché, in realtà, a ben vedere, la liquidazione coatta amministrativa ha sì come finalità il soddisfacimento degli interessi dei creditori, ma non è questo lo scopo, l’obiettivo principale.

Pensate a ciò che abbiamo detto al riguardo delle categorie d’imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Se avete letto attentamente, avrete compreso che si tratta di imprese fondamentalmente diverse, ma c’è una sorta di comune denominatore che le accomuna: il particolare rilievo, da un punto di vista economico e sociale, dell’attività svolta.

Quindi, la violazione delle leggi, delle regole, implica il pericolo di lesione d’interessi di natura pubblicistica.

Perciò il fine principale è quello di eliminare l’impresa dal mercato, e nel corso di questo processo, poi, si addiviene gradualmente anche al soddisfacimento di tutti gli interessi dei creditori coinvolti.

Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa

Andiamo a vedere, schematicamente, tutti i passaggi che regolano la procedura.

Innanzitutto, la liquidazione coatta è disposta con decreto dell’autorità governativa che ha vigilanza sull’impresa.

Entro dieci giorni, il decreto è poi pubblicato in Gazzetta, e comunicato quindi per l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese.

A questo punto, è la stessa autorità governativa a nominare gli organi della procedura.

Questi sono:

  • Commissario liquidatore
  • Comitato di sorveglianza

Il primo, svolge l’attività di liquidazione, e cioè l’attività volta a vendere i beni dell’imprenditore per ripartire, poi, il ricavato fra i creditori.

Egli, però, agisce sempre sotto la vigilanza dell’autorità amministrativa.

È, inoltre, un pubblico ufficiale a tutti gli effetti, e ha molteplici responsabilità, simili a quelle del curatore nell’ambito della procedura fallimentare.

Il comitato di sorveglianza è, invece, composto da 3 a 5 membri, scelti fra persone esperte nel ramo di attività dell’impresa e ha essenzialmente funzioni consultive e di controllo.

Lo stato d’insolvenza, invece, dovrà sempre e comunque essere accertato dall’autorità giudiziaria.

Gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa

Per capire gli effetti della liquidazione coatta amministrativa, ci può risultare certamente utile distinguere fra due scenari.

  • Scenario 1: non è dichiarato lo stato d’insolvenza
  • Scenario 2: è dichiarato lo stato d’insolvenza

Infatti, nel primo caso si producono determinati effetti, più limitati, nel secondo invece se ne producono, evidentemente, di ulteriori.

Se non è dichiarato lo stato d’insolvenza, si producono, come effetti:

  • lo spossessamento
  • la sospensione del funzionamento degli organi sociali
  • norme sugli effetti del fallimento per i creditori
  • norme sui rapporti giuridici in corso di svolgimento

Se invece è dichiarato lo stato d’insolvenza, si producono gli effetti appena enunciati, ed effetti ulteriori, quali:

  • norme della legge fallimentare sugli atti pregiudizievoli per i creditori
  • sanzioni penali disposte per il fallimento

Il procedimento e la chiusura

Le fasi sono analoghe a quelle della procedura fallimentare.

Abbiamo, anche in questo caso:

  • accertamento dello stato passivo
  • liquidazione dell’attivo
  • riparto fra i creditori concorrenti


La particolarità però è che, a differenza che nel fallimento, tutte queste fasi si svolgono in sede amministrativa.

Inoltre, ci sono delle differenze per quanto riguarda lo svolgimento.

Ad esempio:

  • non è necessaria una domanda di ammissione dei creditori, lo stato passivo è formato di ufficio dal commissario liquidatore
  • manca una fase di verificazione del passivo, ma è sempre il commissario liquidatore che forma lo stato passivo entro 90 giorni dal provvedimento


Dopo la fase del contenzioso, dove i creditori possono sostanzialmente contestare la decisione presa dal commissario liquidatore, si apre l’ultima fase e cioè quella della liquidazione dell’attivo.

Anche qui, provvede alla liquidazione il commissario liquidatore.

Dopo la ripartizione del ricavato fra i creditori, si procede, infine, alla cancellazione dal Registro delle imprese.

A questo punto la procedura è completa, e i creditori restano, il più delle volte, parzialmente insoddisfatti.


A chi rivolgersi per assistenza sulle procedure fallimentari e concorsuali

Per evitare situazioni di crisi o di dissesto finanziario, occorre agire in un’ottica di prevenzione, andando dunque ad affidarsi alla consulenza del commercialista.

Lo Studio Commercialista Pietrella e Brué offre assistenza per l’individuazione e la gestione delle problematiche che concernono le diverse fasi delle procedure concorsuali.

Ci si prefigge l’obiettivo di curare gli interessi a 360 gradi dell’impresa, sia per quanto riguarda l’aspetto contabile che quello finanziario e amministrativo.

Quindi, un’attività volta a valutare la situazione finanziaria ed economica dell’impresa, per evitare lo stesso insorgere di situazioni di crisi.

Fra i servizi erogati:

  • gestione contabilità e bilanci
  • valutazioni d’azienda
  • controllo dei flussi finanziari
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