Scopri tutto sul Decreto Rilancio! In questo articolo scoprirai tutto ciò che c’è da sapere sul decreto rilancio: cos’è, cosa prevede e come approfittarne se sei un’azienda.

Decreto rilancio e Superbonus 110%
Decreto rilancio per imprese, professionisti e privati

Hai sentito parlare del decreto rilancio e vuoi sapere cos’è e come funziona per le aziende e i privati?

Sei un’azienda e vuoi approfittare dei benefici del Decreto Rilancio ma non sai come fare domanda?

In questo articolo troverai la risposta a tutte le tue domande sul Decreto Rilancio: cos’è, chi ne ha il diritto, come e dove fare domanda per contributi a fondo perduto.

Cos’è il Decreto Rilancio?

Il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è una legge in 266 articoli in cui sono inserite tutte le misure varate dal Consiglio dei Ministri per consentire al Paese di ripartire dopo la crisi.

L’obiettivo è sostenere famiglie e imprese in difficoltà con una serie di agevolazioni. Per fare ciò sono stati investiti 55 miliardi di euro.

Come descritto nel testo, “contiene misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Dove puoi trovare il Decreto Rilancio? In Gazzetta ufficiale.

L’intero testo del decreto rilancio puoi trovarlo qui: Decreto Rilancio Gazzetta Ufficiale pdf. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg)

Il Decreto Rilancio abbraccia interessi più disparati. Troverai misure dedicate a:

  • Famiglia
  • Lavoratori dipendenti
  • Lavoratori autonomi
  • Imprese
  • Tasse

Decreto rilancio: alcune misure

Per la famiglia, le misure sono dedicate ad aiutare le famiglie nella gestione dei bambini in casa per la chiusura delle scuole. Per richiedere tutte le agevolazioni per la famiglia del Decreto Rilancio bisogna fare richiesta sul sito dell’Inps.

Per i lavoratori autonomi il Decreto Rilancio propone un’indennità una tantum dai 500 ai 1000 euro per lavoratori autonomi, stagionali, intermittenti o incaricati di vendite a domicilio (varia in base al tipo di impiego), per recuperare la perdita subita nel mese di aprile-maggio 2020.

Per i lavoratori dipendenti, sono state create delle misure a favore della cassa integrazione per le aziende che sono in difficoltà a causa della crisi.

Inoltre, sono aggiunte delle misure che agevolano la richiesta del sussidio di disoccupazione o le prestazioni di Inps e Inail. Vengono sospesi anche gli obblighi di legge per mantenere il reddito di cittadinanza e i licenziamenti per giustificato motivo.

A queste si aggiungono anche delle sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti di aziende per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. Tale sovvenzione non supera l’80% della retribuzione lorda dei dipendenti e ha un periodo di validità non superiore a 12 mesi.

Per le imprese il Decreto Rilancio ha promosso vari incentivi e novità al fine di promuovere e agevolare la sopravvivenza delle attività commerciali.

Tra le misure promosse più interessanti per le imprese abbiamo i contributi a fondo perduto, contributi per le commissioni di incasso delle carte di credito e disposizioni sulla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Per le agevolazioni riguardo le tasse, invece, bisogna citare la lotteria degli scontrini, il rinvio di tasse legate alla casa come Imu e Tari, il bonus mobilità e l’ecobonus 110%.

Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto

Il bonus contributo a fondo perduto è previsto dal Decreto Rilancio e consiste nell’erogazione di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato dovuto all’emergenza Covid-19.

Chi ha diritto?

La legge riconosce alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’emergenza sanitaria un contributo a fondo perduto esentasse.

A beneficiare di questo contributo ci sono anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e quelli del settore agrario che non hanno diritto al bonus da 600 euro.

Secondo il portale dell’Agenzia delle Entrate dedicato al contributo a fondo perduto l’importo da prendere in considerazione per la verifica del requisito si calcola in base al tipo di attività svolta.

  • Per i titolari di reddito agrario bisogna considerare il volume d’affari
  • Per i titolari di attività di impresa, si considerano i corrispettivi delle cessioni di beni e servizi venduti e di materie prime o sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per la lavorazione.
  • Per i titolari di attività di lavoro autonomo sono considerati i compensi in denaro o in natura percepiti al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali

Secondo l’Agenzia delle Entrate per ottenere il contributo bisogna soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • Fatturato dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore a due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
  • Inizio dell’attività dal 1° gennaio 2019
  • Domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza in atto Al 31 gennaio 2020

Il contributo si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019. Le percentuali vengono applicate come segue:

  • 20% per ricavi non superiori a 400.000 euro
  • 15% per ricavi superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000 euro
  • 10% per ricavi superiori a 1.000.000 e inferiori a 5 milioni di euro.

L’importo non può essere mai inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese.

Come fare domanda per ottenere un contributo a fondo perduto

Per fare domanda del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio bisogna compilare il modulo di richiesta presente sul sito dell’Agenzia delle Antrate.

La richiesta può essere trasmessa autonomamente dal richiedente oppure tramite un commercialista di fiducia.

Il contributo a fondo perduto, dopo gli accertamenti, viene versato sull’iban indicato nel modulo di domanda.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%

Il Superbonus è stato prima prorogato fino al 30 giugno 2022 con la legge di bilancio 2021 e poi fino al 30 giugno 2023.

Nel corso dei mesi, quella che inizialmente era materia piuttosto complicata e piena di vincoli che rendevano quasi impossibile riuscire a sfruttare le potenzialità della misura, è stata via via semplificata attraverso varie precisazioni proposte periodicamente dall’Agenzia delle Entrate.

Da sottolineare che comunque risultano ancora applicabili le vecchie detrazioni fiscali con possibilità di fruire di uno sgravio che va dal 50 all’85% a seconda del contesto e degli specifici interventi.

In particolare, tali detrazioni sono previste per quanto concerne i lavori destinati al recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici gestiti dal cosiddetto Sismabonus soprattutto per la riqualificazione energetica degli edifici, indicata con il termine Ecobonus.

Nel Decreto Rilancio l’ecobonus (o sismobonus) è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

È destinata ad interventi specifici di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Le spese sostenute per lavori condominiali o su edifici otterranno lo sconto in fattura ma hanno scadenza il 31 dicembre 2022.

La detrazione del 110% viene divisa in 5 rate per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il lato positivo è che è possibile cedere la detrazione direttamente al fornitore di servizi con uno sconto in fattura pari all’ammontare, oppure ad altri soggetti come banche e istituti di credito.

Il Credito d’Imposta e la Cessione del Credito

Altra importante novità che è stata introdotta con il Decreto Rilancio, riguarda le modalità per sfruttare il credito d’imposta maturato.

In particolare lo si può utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi dividendo l’importo in 5 o in 10 annualità a seconda della tipologia di bonus.

In alternativa la ditta che si occupa di eseguire gli interventi, può proporre al cliente lo sconto in fattura, per cui ci sarà un immediato risparmio sui lavori da eseguire.

Ultima opzione è quella della cessione del credito. In questo caso il beneficiario cede le quote maturate verso privati o società di vario genere, come una banca.

Decreto Rilancio: come usufruire del Superbonus 110%

Come detto in precedenza, il Superbonus è materia alquanto complicata che prevede tanti vincoli per il beneficiario.

Prima di addentrarci in una questione puramente tecnica, è bene ricordare che il contribuente, per ottenere l’opportunità di portare in detrazione l’agevolazione prevista o di scegliere lo sconto in fattura piuttosto che la cessione del credito, deve necessariamente acquisire il visto di conformità.

La Detrazione d’Imposta

In pratica un professionista abilitato come potrebbe essere un commercialista, dovrà valutare tutte le documentazioni e attestare che siano presenti i presupposti che permettano al beneficiario di poter accedere alla detrazione dell’imposta.

Il visto di conformità può essere rilasciato in alternativa anche da uno dei tanti CAF presenti sul territorio italiano.

Trattandosi di interventi destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche o al recupero del patrimonio edilizio, sarà necessario prevedere dei documenti da parte dei tecnici.

In questo caso si parla di asseverazione tecnica che dovrà essere rivolta agli interventi di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico e più in generale di ristrutturazione del proprio immobile.

Anche in questo caso, un tecnico qualificato e abilitato come un ingegnere, un architetto o un geometra, dovrà asseverare e quindi certificare la congruità delle spese sostenute in funzione degli interventi agevolati che sono previsti dalle normative, nel pieno rispetto dei vari decreti ministeriali emanati nel corso del tempo.

Da sottolineare che bisogna prestare massima attenzione alla veridicità di quanto dichiarato perché l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l’Energia e lo Sviluppo Economico sostenibile, meglio conosciuta con l’acronimo ENEA, effettua sopralluoghi e controlli per verificare la sussistenza delle dichiarazioni effettuate al fine di dare il nullaosta alla possibilità di utilizzare le detrazioni previste.

Cosa prevede il Superbonus 110%

Nel Decreto Rilancio si è fatto per la prima volta riferimento al Superbonus 110%. Una misura assolutamente straordinaria che da un lato ha come obiettivo quello di rilanciare il mercato immobiliare, dall’altro supportare le aziende che lavorano nel settore edile.

Gli interventi che possono essere destinatari del Superbonus devono aumentare il livello di efficienza energetica dell’edificio consentendo un risparmio di risorse per riscaldare oppure per raffrescare gli immobili, e inoltre essere in grado di prevenire i danneggiamenti di eventuali fenomeni sismici che sul territorio italiano sono quanto mai comuni.

Entrando nel merito del decreto, sono stati identificati i cosiddetti interventi trainanti ossia indispensabili per poter accedere al Superbonus.

Da sottolineare che quando vengono effettuati questi interventi, anche altri interventi beneficeranno della stessa detrazione.

Nello specifico gli interventi trainanti sono:

– Lavori destinati al miglioramento dell’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con il vincolo di rappresentare una quota almeno pari al 25% della superficie disperdente lorda. Ad esempio, rientrano in questa categoria sia gli interventi per l’installazione di un cappotto termico sia per la coibentazione del tetto.


Lavori destinati a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, in particolar modo la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con soluzioni centralizzate per il riscaldamento e per il raffrescamento o per la produzione di acqua sanitaria. Questo intervento deve essere effettuato sulle parti comuni dell’edificio in caso di condominio e sugli edifici unifamiliari che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per poterli considerare così funzionalmente indipendenti.


– L’ultima categoria di interventi trainanti è quella degli antisismici.

Ci sono poi delle casistiche trattate da normativa, in particolare la possibilità di fruire di questa agevolazione per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali a patto che siano eseguiti dagli stessi condomini o da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di professione.

Inoltre è possibile fruire della detrazione anche per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari.

Per quest’ultima casistica è necessario che entro il 30 giugno 2023 sia stato effettuati almeno il 60% dell’intervento complessivo previsto, mentre per quella precedente il limite temporale attualmente fissato al 30 giugno 2022 sempre per almeno il 60% di realizzazione degli interventi previsti.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha avuto modo in più occasioni di chiarire il concetto di accesso autonomo dall’esterno e di funzionalmente indipendente che ha creato non poche discussioni e dubbi anche tra tecnici più esperti.

Nello specifico, per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente quindi non comune ad altri immobili.

Invece si parla di funzionalmente indipendente quando ci sia un impianto per l’approvvigionamento idrico a sé stante, impianti per il gas, energia elettrica o per la climatizzazione invernale.

Almeno tre di queste tipologie di impianti devono essere indipendenti per poter considerare l’immobile funzionalmente indipendente.

Altri casi in cui è possibile accedere al Superbonus 110%

Negli ultimi anni le normative italiane in materia di compravendita immobiliare, o comunque di interventi su case con l’utilizzo di bonus, prevedono l’obbligatorietà della certificazione delle prestazioni energetiche.

Tuttavia è possibile anche richiedere il Superbonus per edifici privi di attestato di prestazione energetica.

Ovviamente devono sussistere tutte le caratteristiche tecniche appena indicate e la prestazione energetica risulta non fondamentale se l’edificio è sprovvisto di copertura oppure di almeno una delle mura perimetrali.

Chiaramente, in questa situazione il tecnico non potrà mai redigere una dichiarazione di prestazione energetica perché non è possibile ottenere isolamento termico.

Il decreto Rilancio e tutte le altre normative che hanno revisionato lo scenario in maniera minimale, hanno evidenziato come ci siano altri interventi, oltre a quelli trainanti, che possono godere di una detrazione del 110%, a patto che vengano realizzati con almeno uno di quelli trainanti.

In questo caso si parla di interventi trainati. In particolare sono:

L’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici all’interno di un edificio di proprietà

Interventi destinati all’efficientamento energetico e che soddisfano quelle che sono le prerogative dell’ecobonus

– Tutti gli interventi che permettono di eliminare le barriere architettoniche per migliorare la mobilità sia all’interno di un edificio sia nella parte esterna

In aggiunta, il decreto ha chiarito che è possibile godere della detrazione 110% anche per altri interventi, a condizione che vengano effettuati esclusivamente con un intervento dedicato all’isolamento termico o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Nella casistica rientrano anche quelli antisismici.

Può essere oggetto di uno sgravio del 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici che vengono connessi alla rete elettrica, l’intera installazione contestuale e in alternativa anche successiva di sistemi di accumulo che permettono di sfruttare l’energia ottenuta dalla trasformazione di quella solare in elettrica nel tempo e non solo in maniera istantanea.

Il Superbonus è cumulabile con altre agevolazioni?

Oltre al Superbonus restano attive altre misure che permettono ugualmente di effettuare interventi di manutenzione e di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici con sgravi però differenti.

In particolare per tutti gli interventi che permettono la riqualificazione energetica e che fanno riferimento alla casistica denominata Ecobonus, si può ottenere una detrazione che può oscillare a seconda dell’intervento da un minimo del 50% a un massimo del 85%.

In questo caso, il credito d’imposta maturato può essere sfruttato in sede di dichiarazione dei redditi ma soltanto in dieci quote annuali, mentre il Superbonus prevede cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre si possono prevedere interventi destinati all’installazione di impianti solari e fotovoltaici diversi da quelli previsti dal Superbonus ma per i quali è possibile sfruttare una detrazione pari al 50% delle spese sostenute.

Anche in questo caso ci sarà una ripartizione del credito di imposta in 10 annualità.

Inoltre, se l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici viene effettuata al di fuori del Superbonus per cui le caratteristiche tecniche non sono tali da permettere una detrazione del 110%, è possibile comunque sfruttare uno sgravio del 50%.

Per rispondere all’interrogativo che prevede l’opportunità o meno di poter cumulare le detrazioni previste dal Superbonus magari con quelle dell’Ecobonus se l’intervento ricade in diverse categorie agevolabili, allora occorrerà utilizzarne soltanto uno.

Se invece vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, si potrà fruire di ciascuna agevolazione nell’ambito di competenza.

Chi può accedere al Superbonus 110% secondo il Decreto Rilancio

Sono stati chiariti in maniera inequivocabile tutti i soggetti che possono richiedere e ottenere il Superbonus per i vari interventi trainanti e trainati indicati in precedenza.

In particolare il Superbonus può essere applicato in caso di:

Condomini per tutte le spese sostenute dal primo gennaio 2021 da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di professione per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari che però sono stati accatastati in maniera distinta anche se in possesso della stessa persona.

Persone fisiche al di fuori della loro attività lavorativa

– Istituti autonomi case popolari conosciuti anche con l’acronimo Iacp

Cooperative di abitazioni proprietà indivise

Organizzazioni non lucrative

Associazioni e società sportive dilettantistiche a patto di essere iscritte nel registro istituito

Come si utilizza la misura

La detrazione fiscale che viene concessa a chi può accedere al Superbonus è pari al 110% delle spese sostenute per tutti gli interventi indicati in precedenza.

La detrazione deve essere ripartita in quote uguali in cinque annualità per tutte le spese che sono state sostenute dal primo luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Da sottolineare che le spese devono essere effettuate esclusivamente nell’anno 2022 con una ripartizione in quattro quote.

La legge prevede che le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi di vario genere rientranti nel Superbonus, possono essere gestite per un massimo di 2 unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ricordare e chiarire che, a far fede nella gestione delle pratiche, non è la data di avvio degli interventi a cui le spese fanno riferimento, ma soltanto la data dell’effettivo pagamento per cui si applica il criterio di cassa per le persone fisiche, gli esercenti e gli enti non commerciali.

Inoltre si fa riferimento anche alla data di ultimazione della prestazione indipendentemente dei pagamenti se invece a richiedere l’agevolazione sono imprese individuali, società ed enti commerciali.

A prescindere da queste precisazioni, va ricordato che, come avviene per tutte le varie agevolazioni fiscali previste dallo Stato in qualsiasi settore, bisogna comunque far riferimento alla capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In sostanza, un singolo cittadino non può detrarre oltre la quota annuale che paga in termini IRPEF e Ires in sede di dichiarazione.

Tra l’altro è stato precisato che la quota che non può essere utilizzata in un anno, non può essere usata per diminuire l’imposta lorda dei periodi successivi e neppure chiesta a rimborso.

In pratica, tutta la parte di possibile detrazione che non viene sfruttata in un anno solare perché gli interventi non sono stati sufficientemente elevati dal punto di vista del prezzo, di fatto si perde e non può essere usata in alcun caso.

Più complesso e articolato è il caso dei condomini per i quali occorre presentare la deliberazione dell’assemblea del condominio che deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Questa procedura va applicata anche nel caso in cui il condominio dovesse decidere di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito a un terzo soggetto.

Gli interventi principali (trainanti) previsti dal Decreto Rilancio

Lavori per realizzare l’isolamento termico

La prima tipologia di intervento che può godere della detrazione del 110% da sfruttare in varie modalità, è quella relativa alla realizzazione dell’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali come pavimentazioni e coperture oppure inclinate.

Occorre che gli interventi riguardino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e soprattutto dovranno rispettare i requisiti relativi alla trasmittanza, ossia la potenza termica dispersa per metro quadrato.

Il valore della trasmittanza è stato definito in un apposito decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico.

Inoltre è necessario che i materiali isolanti che vengono utilizzati, rispettino i criteri ambientali indicati dal decreto del 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente.

Per questo genere di interventi è previsto che ci sia un tetto massimo di spese ammissibili pari a 50.000 euro nel caso di edifici unifamiliari o comunque funzionalmente indipendenti.

Il limite di spesa si abbassa a 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari presenti in un condominio purché non superiore al numero di 8 unità.

Se invece si tratta di un grande condominio con un numero maggiore di appartamenti, il limite di spesa per ognuno di essi è di 30,000 euro.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

La seconda tipologia di intervento trainante è quella della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già presenti sulle parti comuni di un edificio.

L’obiettivo è ovviamente quello di migliorare le prestazioni energetiche abbattendo il livello di inquinamento dell’aria e i consumi.

La normativa prevede che gli interventi possono essere sostituiti anche con impianti centralizzati destinati sia al riscaldamento sia al raffrescamento con pompe di calore reversibili e per la produzione di acqua sanitaria.

Dal punto di vista tecnico, questi sistemi devono disporre di generatore di calore a condensazione con efficienza energetica pari almeno alla classe A.

In alternativa può essere presente il generatore a pompa di calore ad alta efficienza con sonde geotermiche oppure apparecchi ibridi come ad esempio una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Rientrano nella casistica di impianti che possono fruire della detrazione del 110%, anche i sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria. Ultima casistica prevista è quella dei collettori solari.

La normativa ha previsto un’eccezione per quei comuni che sono considerati in territorio montano e per i quali viene aggiunto anche il sistema di teleriscaldamento efficiente.

Per questo intervento il massimo importo ammissibile di spesa è pari a 20.000 euro da moltiplicare per ogni unità immobiliare se l’edificio ne prevede al massimo 8.

Diversamente la spesa ammissibile per ogni appartamento si riduce a 15.000 euro.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su soluzioni unifamiliari

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che viene effettuata su appartamenti unifamiliari o comunque su unità immobiliari di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente, è gestita diversamente dal precedente caso.

In questo caso la detrazione che può essere applicata su una spesa massima ammissibile per ogni singola unità immobiliare, è pari a 30.000 euro.

Peraltro possono essere inserite tra le spese anche le operazioni necessarie per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto vecchio.

Interventi antisismici e Sismabonus

Quando si effettuano gli interventi antisismici si permette a una vecchia abitazione di poter essere più performante e capace di minimizzare i danni in caso di evento sismico.

Questa materia in Italia era già trattata con detrazioni riguardanti il cosiddetto Sismabonus.

Oggi è possibile per tutte le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 di godere di un’agevolazione ancora più marcata e pari al 110%, mentre in precedenza si arrivava fino a un massimo del 90%.

La norma ha chiarito che questo genere di intervento assimila anche i lavori effettuati per eliminare le barriere architettoniche per una migliore mobilità sia nella parte interna dell’edificio sia nella zona esterna.

L’unica condizione è che gli interventi vengono effettuati per favorire le esigenze di persone con età superiore a 65 anni e a patto che vengano effettuati congiuntamente degli interventi antisismici previsti e che non siano già stati richiesti in precedenza con altre agevolazioni.

Per tutti i lavori e la relativa spesa che viene sostenuta nell’anno 2022, la legge prevede che la detrazione venga ripartita in quattro quote annuali di pari importo e non più in cinque.

Da rimarcare che i limiti di spesa che erano previsti sia per l’Ecobonus sia per il Sismabonus e sostenuti entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni che sono stati evidenziati nel decreto legge numero 189 del 2016.

Altri interventi aggiuntivi trainanti

Come già evidenziato in precedenza, tutti gli interventi che vengono effettuati contestualmente a uno degli interventi trainanti, possono godere a loro volta della detrazione del 110% da sfruttare sempre secondo le modalità previste, ossia sconto in fattura, cessione del credito a un terzo soggetto oppure detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Naturalmente devono rispettare anche questi interventi aggiuntivi le varie tempistiche che sono state imposte per gli interventi principali.

Da sottolineare che se un intervento ritenuto comunque principale sia stato effettuato in un lasso temporale non soddisfacente le normative ossia ad esempio a marzo 2020, anche il relativo intervento aggiuntivo non potrà godere dell’agevolazione.

Interventi ammessi al Superbonus: quali requisiti devono soddisfare

Ci sono dei requisiti tecnici che devono essere rispettati per tutti gli interventi ammessi al Superbonus.

In particolare per quanto riguarda la realizzazione di un isolamento termico sulle superfici oppure di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale, bisogna rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e assicurare congiuntamente gli interventi il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Per dimostrare questo genere di vincolo, è necessario quindi fare redigere l’attestazione delle prestazioni energetiche prima degli interventi e dopo l’intervento.

Naturalmente se non è materialmente possibile ottenere l’aumento delle due classi energetiche, la norma prevede che si raggiunga la classe energetica più alta.

L’attestato di prestazione energetica conosciuto in gergo con l’acronimo APE, deve essere ovviamente redatto e rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Le soluzioni alternative alla detrazione fiscale

Il credito d’imposta maturato per interventi che rientrano nella casistica del Superbonus, possono essere non solo utilizzati in sede di dichiarazione dei redditi spalmandolo in 5 annualità di pari importo, ma anche in altre maniere.

In particolare c’è l’alternativa di poter optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo che deve essere proposto dalla ditta che si occupa della realizzazione degli interventi.

In questo caso la ditta dovrà occuparsi di anticipare le spese sostenute dal beneficiario per poi recuperare il contributo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Si può anche prendere in considerazione l’opzione di sconto parziale con facoltà di poter proporre successive cessioni di tale credito ad altri soggetti.

Infatti, l’altra opzione che viene prevista da questa norma è quella di ricorrere alla cessione del credito d’imposta che deve essere necessariamente corrispondente alla detrazione spettante.

L’aspetto interessante della cessione di un credito di imposta è che questo può essere a sua volta nuovamente ceduto infinite volte ad altri intermediari finanziari privati e non solo.

Da sottolineare che l’opzione può essere effettuata sia sul lavoro ultimato sia sullo stato di avanzamento dei lavori, anche se non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Solitamente si procede con un primo stato di avanzamento che deve riferirsi almeno al 30% dei lavori da eseguire, mentre il secondo almeno al 60% dell’intervento da realizzare.

La normativa prevede che i crediti imposta che non sono oggetto di ulteriore cessione, possono essere utilizzati anche in compensazione attraverso il classico modello F24.

Va inoltre ricordato che le spese sostenute in un anno solare devono essere cedute entro il successivo mese di marzo, altrimenti si rischia di perdere la quota annuale che non potrà neppure essere richiesta a rimborso.

Tra l’altro, in queste situazioni non si applica il limite generale di compensabilità per tutti i crediti di imposta e contributi pari a 700 mila euro che è stato elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 e il limite di 250 mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La cessione del credito in particolare può essere prevista per i fornitori dei beni e servizi che sono necessari per la realizzazione dei vari interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico oppure per altri soggetti come persone fisiche, esercenti, attività di lavoratore autonomo, di impresa, enti, istituti di credito e intermediari finanziari.

Quali sono le regole per poter utilizzare l’opzione dello sconto in fattura oppure della cessione del credito

Le modalità con cui è possibile esercitare l’opzione e inviare telematicamente tutte le documentazioni necessarie anche con il supporto di un professionista del settore come il commercialista, sono state indicate in maniera chiara dai vari provvedimenti emanati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’anno 2020 e poi revisionate ulteriormente nel luglio del 2021.

Innanzitutto è indispensabile che la comunicazione delle opzioni per tutte le spese sostenute per gli interventi previsti sulle singole unità immobiliari debba essere gestita e inviata esclusivamente in via telematica.

L’invio può essere effettuato sia dal privato sia da un intermediario utilizzando le varie procedure e format web disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o con altri canali tematici che fanno sempre capo all’Agenzia delle Entrate e che possono essere messi a disposizione proprio per questa esigenza.

Questa regola diventa ancora più severa nel caso di Superbonus.

Tutti gli interventi che vengono ammessi, devono essere trasmessi solo dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione, per cui nella stragrande maggioranza dei casi si tratta del commercialista.

Il visto di conformità è un attestato che evidenzia la congruità di tutte le documentazioni rispetto alle normative in tema di agevolazioni fiscali per il settore dell’edilizia.

Se invece gli interventi effettuati sono stati eseguiti su parti comuni di un condominio o di qualsiasi altro genere di edificio, è sempre valida la trasmissione in via telematica ma soltanto avvalendosi dei canali tematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso la trasmissione dei documenti deve essere gestita dall’amministratore di condominio oppure da un condomino che viene incaricato, anche avvalendosi di un intermediario che può essere sempre un commercialista o un tecnico abilitato per questo genere di problematiche.

L’invio deve essere necessariamente effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori e in particolar modo devono essere stati pagati attraverso bonifico parlante.

L’iter burocratico in questa fase termina perché sarà compito poi dell’Agenzia delle Entrate di effettuare le dovute verifiche e controlli sul contenuto di quanto evidenziato nei documenti utilizzando i dati che sono stati già mandati sul sito di Enea in caso di interventi di riqualificazione energetica.

Naturalmente i controlli non saranno soltanto effettuati sui documenti che sono stati inviati dal contribuente, ma verranno eseguiti successivamente anche in ragione di una corretta gestione dell’importante volume di richieste che in questo periodo sta raggiungendo la sede dell’Agenzia delle Entrate.

Con i controlli successivi si cercherà di fare in modo che tutto venga gestito nel pieno rispetto della legge evitando criticità come ad esempio la duplicazione dei benefici o l’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che invece già avevano optato in precedenza per la cessione o per lo sconto in fattura.

Rispetto al limite temporale di presentazione della documentazione ossia il 16 marzo di ogni anno presso il sito dell’Agenzia delle Entrate in via telematica, c’è da ricordare che la normativa permette al contribuente di richiedere la cessione del credito per tutte quelle rate residue che non sono state fruite per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Anche in questo caso toccherà all’intermediario, in particolare al tecnico e al professionista che si è occupato del visto di conformità, di effettuare l’invio telematico di tutta la documentazione necessaria.

Quali sono gli interventi che permettono la cessione del credito oppure lo sconto in fattura

La casistica di interventi per i quali è possibile richiedere l’opzione della cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, è davvero molto ampia.

Innanzitutto è possibile avvalersi di questa opportunità che permette di ottenere il Superbonus per tutti gli interventi trainanti e trainati a partire dal primo gennaio 2021.

Inoltre possono essere utilizzati con queste modalità anche gli interventi che permettono di eliminare le barriere architettoniche e quindi favorire la mobilità interna ed esterna.

In aggiunta ci sono i lavori destinati al recupero del patrimonio edilizio previsti dal Tuir.

In questo caso parliamo dei classici interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Ad esempio i lavori che vengono eseguiti in una casa per sostituire la vecchia pavimentazione, migliorare l’isolamento termico e molto altro ancora.

A proposito di isolamento termico naturalmente si avvalgono delle opzioni dello sconto in fattura oppure della cessione del credito, anche i lavori di riqualificazione energetica che rientrano nella casistica dell’Ecobonus.

In aggiunta possono essere utilizzati gli sgravi che arrivano dagli interventi di misure antisismiche che fanno capo al Sismabonus o per interventi destinati al recupero e al restauro della facciata gli edifici, all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Visti di conformità e decreto asseverazioni

Nella prima fase di lancio del Superbonus ci sono state problematiche che hanno reso la misura poco praticabile.

In particolare, sono emersi i dubbi sulle modalità di accesso alla detrazione e soprattutto sulla questione relativa al visto di conformità e alle asseverazioni tecniche.

 Si tratta di documenti che devono garantire per lo Stato la veridicità degli interventi effettuati e soprattutto la congruità rispetto alle spese sostenute e agli interventi ammessi alla misura.

Il visto di conformità e le asseverazioni sono indispensabili anche nel caso in cui il beneficiario preveda di scegliere l’opzione per la cessione del credito d’imposta oppure lo sconto direttamente in fattura.

Il visto di conformità dei vari dati relativi alla documentazione, deve essere prodotto da un professionista incaricato.

In particolare, il visto di conformità deve essere rilasciato dal soggetto che sarà poi incaricato della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Ci si può affidare a un dottore commercialista, un ragioniere, un perito commerciale, a un consulente del lavoro e al responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il compito del professionista è quello di verificare che ci siano asseverazioni e attestazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Naturalmente l’asseverazione deve essere fatta da un tecnico abilitato che si occupi di interventi di efficientamento energetico oppure antisismici secondo le normative previste.

L’asseverazione deve dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti previsti dalla normativa per cui le spese effettuate possono essere oggetto di detrazione fiscale nelle varie forme previste, compresa l’opzione di cessione o sconto in fattura.

Obbligatoriamente, l’asseverazione deve essere rilasciata dal tecnico una volta che sono stati ultimati i lavori oppure in alternativa per ogni stato di avanzamento che deve essere almeno del 30% e del 60% sull’intero lavoro da eseguire.

La normativa inoltre impone che per tutti gli interventi che consentono di migliorare le prestazioni energetiche di un edificio, occorre far riferimento, per valutare la congruità, ai prezziari individuati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di comune accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora venga appurata la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, arriva l’automatica decadenza del beneficio e si applicano anche le disposizioni individuate dalla legge numero 689 del 1981.

Un ulteriore vantaggio per il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, è anche quello di poter detrarre le spese che vengono sostenute per affidarsi a un professionista per il rilascio del visto di conformità e di tutte le attestazioni e asseverazioni richieste dalla norma stessa.

Per evitare problemi di ogni sorta, è bene verificare che il tecnico a cui ci si rivolge, sia abilitato e che soprattutto disponga di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero al supporto che è in grado di dare e comunque non può essere inferiore alla somma di 500.000 euro.

La legge obbliga il tecnico di disporre di tale assicurazione. Tra gli obblighi che sono stati inseriti recentemente c’è quello dell’esposizione del cartello sul cantiere dove vengono eseguiti interventi fruendo degli incentivi statali previsti per il Superbonus.

Bisognerà evidenziare in maniera chiara ed esaustiva questa situazione indicando anche la legge il numero 77 del 17 luglio 2020 riguardante anche interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: a chi rivolgersi

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