La Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante sulla cessione dei crediti edilizi, aggiornando alcune interpretazioni alla luce delle più recenti normative. I punti principali qui sotto.
L’Agenzia delle Entrate, o meglio la Direzione regionale Lombardia, risponde ad un quesito sulla cessione dei crediti edilizi, fornendo aggiornamenti e nuove interpretazioni, richiedendo maggiore attenzione nella pianificazione degli interventi e nella gestione delle spese.
Chiunque voglia avvalersi di queste agevolazioni deve
considerare con cura le normative in evoluzione per evitare problemi e sfruttare al meglio le opportunità offerte.
Vediamo i punti principali emersi e le implicazioni per chi intende sfruttare o trasferire questi crediti legati a interventi di ristrutturazione e riqualificazione immobiliare.
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Cessione dei crediti edilizi: il caso
Un contribuente ha richiesto delucidazioni sulla possibilità di cedere i propri crediti edilizi relativi a spese sostenute per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, sismabonus ed ecobonus, compresi i lavori riconducibili al famigerato “Superbonus 110%”.
In particolare, il richiedente aveva sostenuto spese per lavori di progettazione e istruttoria necessari al rilascio del permesso di costruire, in vista di una ristrutturazione con ampliamento.
La domanda centrale era semplice:
“Queste spese preliminari possono essere considerate come spese per “lavori già effettuati”, permettendo quindi di continuare a beneficiare della cessione dei crediti?”
La domanda viene considerata pertinente a seguito delle novità introdotte dal D.L. 39/2024.
L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRIBUENTE
Secondo il contribuente,
le spese per la progettazione e l’istruttoria sono a tutti gli effetti parte del progetto edilizio complessivo
e dovrebbero rientrare nella definizione di “spese per lavori già effettuati”.
La sua posizione si basa su un’interpretazione ampia, sostenendo che senza queste spese iniziali, non si potrebbe procedere con i lavori veri e propri.
Insomma, se il legislatore non avesse voluto includere queste spese, avrebbe dovuto specificarlo espressamente.
La risposta dell’AdE
L’Agenzia ha interpretato la normativa in modo diverso: ha stabilito che le uniche spese considerate come “lavori già effettuati” sono quelle relative agli interventi edilizi veri e propri, come il rifacimento o la costruzione effettiva dell’immobile, NON quelle per progettazione o istruttoria.
Anche se queste spese sono detraibili come parte dell’ecobonus e simili,
NON sono sufficienti per qualificarsi come “spese per lavori già effettuati”
ai fini della cessione del credito.
In pratica, per continuare a cedere i crediti edilizi, è necessario che alla data del 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per i lavori edilizi materiali.
Senza queste spese, non sarà possibile usufruire dell’opzione di cessione.
L’interpretazione dell’Agenzia è chiara: spese preliminari come progettazione e consulenze non bastano.
Dunque, bisogna fare attenzione a questa distinzione:
le spese legate ai “lavori già effettuati” devono includere i veri e propri lavori edilizi, non solo le spese preparatorie.
Un dettaglio fondamentale, soprattutto in un contesto normativo che è diventato più restrittivo negli ultimi anni.
Cosa fare per avere tutto in regola?
Chi intende utilizzare la cessione dei crediti edilizi deve:
- Verificare la tipologia di spese -> accertarsi che le spese sostenute includano interventi edilizi materiali e non solo costi preliminari;
- Documentare le spese -> conservare fatture e altra documentazione relativa ai lavori eseguiti entro le scadenze previste;
- Richiedere consulenze specifiche -> in caso di dubbi, rivolgersi a esperi o direttamente all’Agenzia delle Entrate per chiarimenti.
Anche noi siano a disposizione per qualsiasi dubbio.