L’Agenzia delle Entrate chiarisce le questioni legate all’istallazione di impianti fotovoltaici con Superbonus 110%, in particolar modo per le Onlus. Qui sotto tutti i dettagli sul caso preso in considerazione.
Negli ultimi anni, l’energia fotovoltaica è diventata una delle tecnologie più utilizzate nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici.
Con il Superbonus 110%, questa forma di energia pulita ha guadagnato ancora più visibilità e convenienza offerendo opportunità per ridurre i costi di installazione.
Tuttavia, la complessità delle normative che regolano questo incentivo ha generato diversi dubbi, specialmente riguardo
ai limiti di potenza degli impianti e
al calcolo delle spese agevolate,
come nel caso evidenziato dalla Onlus.
Proprio su questi punti, con la risposta n.199 del 10 ottobre 2024, l’AdE offre importanti chiarimenti.
Vediamo cosa è successo.
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Fotovoltaici e Superbonus 110% – IL CASO
Una Onlus ha richiesto chiarimenti all’AdE in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio già dotato di un altro impianto.
Nello specifico intendeva installarne uno nuovo da 200kW in aggiunta a quello preesistente da 217kW, sfruttando le agevolazioni previste dal Superbonus 110%.
Le domande principali che la Onlus ha posto riguardavano due aspetti fondamentali:
- Il calcolo della spesa agevolabile ➡️ Qual è il criterio per determinare la spesa massima che può essere agevolata nel caso del nuovo impianto da 200kW?
- Il limite di potenza dell’impianto previsto dall’agevolazione ➡️ Il tetto massimo si applica solo al nuovo impianto o deve tenere conto anche della potenza dell’impianto già esistente?
La risposta dell’AdE
Con la risposta n.199 del 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
✅ Il limite di potenza di 200kW si applica solo al nuovo impianto. Significa che la soglia massima di 200kW prevista dal Superbonus 110% riguarda esclusivamente la potenza del nuovo impianto, senza dover sommare quella di eventuali apparecchiature già presenti sull’edificio.
✅ Il limite di spesa agevolabile è fissato a 2.400€ per ogni kW di potenza nominale nell’impianto. Nel caso specifico della Onlus la spesa massima agevolabile è di 480.000€. Questo tetto rappresenta il limite massimo entro cui possono essere applicate le detrazioni fiscali del 110% e include tutte le spese relative all’installazione, dalla progettazione ai costi per i materiali e la manodopera.
Oltre a questi chiarimenti, l’AdE ha ricordato che
per beneficiare del Superbonus 110% l’intervento di installazione del fotovoltaico
deve essere accompagnato da altri interventi “trainanti” di riqualificazione energetica o di miglioramento antisismico.
Gli impianti fotovoltaici, infatti, sono considerati “interventi trainati”, il che significa che non possono accedere al Superbonus se realizzati in autonomia.
Inoltre,
l’energia prodotta e non consumata dall’edificio deve essere ceduta al GSE,
contribuendo così alla rete elettrica nazionale e alla riduzione delle emissioni complessive.
Dunque, come sottolineato da questo caso è fondamentale avere una chiara comprensione delle normative e dei requisiti per accedere a queste agevolazioni, in modo da evitare errori che potrebbero compromettere l’ottenimento del beneficio.
Per questo motivo è sempre consigliabile approfondire i dettagli tecnici delle normative o, meglio ancora, rivolgersi a professionisti del settore in grado di guidare il processo e garantire che tutto venga svolto nel rispetto delle regole.
Noi come sempre rimaniamo a disposizione.