Sono state modificate le regole di calcolo dei fringe benefit che i datori di lavoro possono destinare ai dipendenti. I dettagli sui nuovi dettami di calcolo.
Le regole per il calcolo dei fringe benefit erogati dal datore di lavoro, nei confronti dei propri dipendenti
hanno subito delle modifiche.
Le nuove variazioni, con validità dal periodo d’imposta 2023, sono state disposte dal D.L. 145/2023 in sostituzione alla vecchia disposizione, prevedendo quanto segue:
nel caso di prestiti al dipendente il fringe benefit è uguale al
“… 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.
Cerchiamo di approfondire meglio cosa significano queste righe e cosa dovremo aspettarci in futuro.
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Fringe benefit ai dipendenti: richiesta dei prestiti
Leggendo le poche righe appena indicate sopra intuiamo la
distinzione tra prestiti a tasso fisso e quelli a tasso variabile.
Analizziamo nel dettaglio cosa significa ciò.
Prestiti: tasso fisso o variabile?
Per quanto riguarda i primi, quelli a tasso fisso, il benefit è del 50% annuo.
L’importo è costante per tutta la durata del prestito,
determinato dalla differenza tra gli interessi calcolati sul tasso vigente al momento dell’erogazione del prestito e il tasso concordato dal contratto.
Anche per i prestiti a tasso variabile
il fringe benefit risulta del 50%,
ottenuto dalla differenza tra gli interessi vigenti di riferimento alla scadenza di ciascuna rata e i tassi previsti dal contratto.
Aspetti invariati della norma sui fringe benefit
Immutata la normativa relativa ai prestiti concessi ante 1° gennaio 1997 e quelli di durata inferiore a 1 anno.
Questo vale se i prestiti sono erogati in favore a dipendenti vittime di usura o estorsioni, che si trovano nello stato di cassa integrazione guadagni o in contratto di solidarietà.
Inoltre sono rimaste invariate le indicazioni fornite nella circolare n. 326/E/1997 del Ministero delle Finanze, secondo la quale:
- il fringe benefit vale per tutte le tipologie di finanziamento erogate dal datore, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata;
- nei prestiti a tasso variabile con variazione del tasso di interesse iniziale, il prelievo va eseguito alle scadenze delle singole rate del prestito, considerando anche le variazioni subite dal tasso di interesse iniziale;
- per il prestito a tasso zero, il calcolo dell’importo da tassare va fatto tenendo conto delle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale;
- per i prestiti eseguiti in valuta estera vanno confrontati gli interessi calcolati al tasso di riferimento con il tasso effettivamente praticato, procedendo alla conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate;
- la disposizione vale anche per i prestiti concessi da terzi con i quali sono stati stipulati accordi o convenzioni dal datore di lavoro;
- per quanto concerne la restituzione del capitale in un’unica soluzione oltre il periodo d’imposta, l’importo maturato va comunque tassato nel conguaglio eseguito alla fine dell’anno.
Un po’ complicato ma intanto sapete che, se avete a che fare con prestiti ai dipendenti, bisogna che vi fate qualche domanda in più.
Poi per cosa fare ci sono sempre i consulenti, i quali sicuramente sapranno sostenerti in ogni vostro passo.