Iva sui pedaggi autostradali dei trafori

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Affrontiamo nel dettaglio il trattamento IVA relativo ai pedaggi autostradali dei trafori tra l’Italia e i Paesi confinanti.

Affrontiamo nel dettaglio il trattamento IVA relativo ai pedaggi autostradali dei trafori tra l’Italia e i Paesi confinanti.
Trattamento Iva sui pedaggi dei trafori

Nonostante gli aiuti della tecnologia siamo abituati a girare ancora molto per lavoro. Chi in aereo, chi in treno e chi in macchina. Ma per quanto concerne gli spostamenti su strada tra confini, sapete

chi paga l’IVA dei pedaggi autostradali?

Vediamolo insieme.

Se invece volete approfondire il giudizio di Moody’s sull’Italia cliccate qui.

IVA sui pedaggi autostradali: il caso

Prendiamo il caso di una ditta italiana che svolge attività di trasporti internazionali, avvalendosi di una società di servizi italiana. Come vanno registrati i pedaggi eseguiti ad esempio da e per la Svizzera?

Partiamo dal principio.

Il servizio di pedaggio autostradale riguarda una prestazione di servizi relativa all’utilizzo di un bene IMMOBILE.

Attraversamento dei trafori

La riscossione del pedaggio per l’attraversamento dei trafori del Monte Bianco, del Fréjus e del Gran San Bernardo seguono una particolare normativa che nel tempo ha subito delle modifiche.

La Decisione n. 853/2004 del Consiglio Europeo delinea la territorialità dei pedaggi tra Italia e Francia autorizzando i due Stati

“a considerare l’intera lunghezza di un senso della carreggiata all’interno del tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione”.

Seguendo tale norma viene adottato il cosiddetto “sistema dell’Iva all’incasso”.

Risoluzione dell’AdE

Semplificando ulteriormente tale applicazione, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.67/E/2005, chiarisce ancora meglio il trattamento dell’Iva tra le due nazioni, data la difficoltà di determinazione oggettiva e proporzionale dello Stato in cui è rilevante il tributo:

il traforo fra Italia e Francia è soggetto all’imposta nello Stato di acquisto del titolo di viaggio.

Dunque

l’applicazione dell’IVA al 22% vale se il biglietto, il carnet di biglietti o l’abbonamento è acquistato in Italia.

Al contrario andrà applicata l’IVA francese qualora il titolo di viaggio venga acquistato in Francia.

La fattura assoggettata all’IVA francese andrà registrata solamente in contabilità generale, senza poi passare per i registri IVA. L’imposta potrà poi essere messa a rimborso in base alle disposizioni dell’art.38-bis del Dpr 633/1972.

Per quanto concerne i rapporti con la Svizzera per il traforo del Gran San Bernardo, il Consiglio Europeo ha autorizzato l’Italia a stipulare un accordo con la Svizzera per la non imponibilità dei corrispettivi dovuti per i transiti autostradali in partenza dall’Italia.

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