La riforma dello sport che entra in vigore dal 1° luglio cambia la normativa in tema di lavoro sportivo per ASD e SSD. Scopri i dettagli sulle misure per le prestazioni professionali.
Se avete a che fare con qualche associazione/società sportiva saprete sicuramente che negli ultimi tempi è partito il meccanismo di trasformazione del quadro normativo di riferimento del lavoro sportivo.
Molteplici sono le disposizioni in vigore dal 1°luglio, ed è bene esserne a conoscenza per sapere come muoversi in questo mondo.
Molti si stanno ancora domandando su come effettuare il passaggio ed essere in linea con le nuove norme.
Nei prossimi paragrafi cercheremo di illustrarvi i punti salienti.
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Riforma dello sport: chi è coinvolto?
Partiamo con il comprendere le modalità esecutive degli
OPERATORI SPORTIVI
Innanzitutto la normativa in vigore introduce il concetto di
“lavoratori sportivi”
che investe atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Per tutte le altre figure escluse dalla riforma, andranno rispettate le regole ordinarie del lavoro.
Volontario o lavoratore? Facciamo chiarezza
Distinzione fondamentale è quella che viene fatta tra
VOLONTARIO VS OPERATORE SPORTIVO.
Il volontario rappresenta quella figura che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dunque non potrà essere remunerato (se non ottenere rimborsi per spese documentate) ma va in ogni caso tutelata per la responsabilità civile verso terzi.
Diverso è il caso degli operatori sportivi, soggetti ai quali viene riconosciuto un compenso per l’attività svolta in favore dell’associazione o società sportiva dilettantistica.
Vi rientrano:
- i lavoratori sportivi comprendente atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
- i co.co.co amministrativo-gestionali;
- gli addetti agli impianti sportivi e i professionisti non sportivi.
Ora riguardo l’inquadramento contrattuale del lavoratore sportivo è possibile adottare un rapporto autonomo o subordinato, tra cui scegliere in base ai requisiti posseduti.
Adempimenti fiscali nel lavoro sportivo
Il D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, modificato e approvato recentemente dal Governo, prevede misure di semplificazione (se così si può dire!) sia per i lavoratori sportivi che per i co.co.co. amministrativo-gestionali. In attesa della pubblicazione dell’ulteriore decreto correttivo, vediamo quello che sappiamo decorre dal 1° luglio.
Tra le principali agevolazioni fiscali e contributive previste segnaliamo:
- l’esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;
- la modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, per i quali saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
- per l’area dilettantisticaprevista l’esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi fino a € 5.000 per i redditi dei lavoratori autonomi;
- per i compensi superiori a € 5.000 e fino a € 15.000, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre vanno versati i contributi previdenziali all’INPS. Superata la soglia di € 15.000 di reddito è obbligatorio il versamento sia dell’aliquota IRPEF che dei contributi INPS, sia per il settore dilettantistico che per quello professionistico;
- ai tesserati dilettanti sono riconosciuti dei premi per i risultati nelle competizioni sportive con l’applicazione della ritenuta alla fonte pari al 20%.
Va inoltre ricordato che i lavoratori subordinati e i co.co.co sportivi sono assoggettati alla contribuzione INAIL, senza prevedere alcuna soglia di esenzione, fatta eccezione per i soggetti in possesso di P.IVA. Dunque
anche per compensi inferiori a € 5.000 è richiesto il versamento dei contributi INAIL.
Soluzioni operative
In relazione ai rapporti di collaborazione sportiva in corso, sia per quelli che continueranno anche dopo il 1° luglio sia per i nuovi rapporti di collaborazione sportiva instaurati post 1° luglio, occorre decidere come procedere optando per una di queste due soluzioni.
La prima è la soluzione prudente che prevede l’applicazione della normativa vigente, fino all’emanazione in Gazzetta Ufficiale delle attese nuove disposizioni:
- completare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sui rapporti di co.co.co., a partire dalla comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, compresa la predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro;
- assicurare tutti i co.co.co. sportivi presso l’INAIL, nelle categorie e con le tariffe ad oggi previste;
- valutare attentamente l’inquadramento dei rapporti dei co.co.co sportivi e, nel dubbio, provvedere alla certificazione degli stessi.
La seconda opzione possibile è la soluzione confidente ovvero quella di attendere l’approvazione delle modifiche previste dal correttivo bis e le istruzioni operative del funzionamento del RAS ed operare gli adempimenti che saranno richiesti entro il prossimo 31 ottobre.
Decreto sport 2023
A queste indicazioni si aggiunge un altro decreto inedito pubblicato lo scorso 22 giugno, il decreto legge 75 del 2023 anche noto con il nome
DECRETO SPORT 2023.
Tra le principali novità del provvedimento si parla di giustizia sportiva, di tesseramenti e pubblicità.
Un cambio di passo importante ha a che fare con
le plusvalenze.
Se ne è parlato tanto nell’ambito del giudizio della Juventus che, se hai seguito un po’ il caso, ottenne una squalifica di 15 punti in primo grado e uno sconto di 5 in secondo grado. Effetti che si sono estesi poi a tutta la Serie A.
Da ora in poi le plusvalenze potranno contribuire a formare il reddito
solo su base biennale e non più annuale.
Sempre sulla stessa riga si assiste a un cambio di rotta anche nei confronti del processo sportivo, dove i giudizi che prevedono delle penalizzazioni di punti in classifica dovranno iniziare dopo la fine del campionato e terminare entro l’iscrizione al campionato successivo:
“Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre” le penalità saranno adottate “solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva”.
Non mancheranno inoltre i controlli a garanzia delle iscrizioni ai campionati e al loro regolare svolgimento.
In materia di tesseramento dei giovani atleti vale il vincolo della
durata massima di due anni.
I professionisti per i quali va eseguita l’iscrizione all’albo vanno esclusi dalla figura di lavoratore sportivo: non saranno applicati i regimi fiscali e previdenziali previsti anche se operano sotto forma di ASD o SSD.
Nuove comunicazioni sono state infine fornite anche nei riguardi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per i Comuni interessati dalle gare non verranno applicati i limiti di spesa per il lavoro flessibile. Questi potranno adottare delle procedure selettive semplificate prevedendo la valutazione dei titoli e un colloquio.
Si chiarisce infine che i contratti stipulati in tale occasione non potranno restare in essere oltre il 31 dicembre 2026.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti una volta pubblicato il decreto correttivo su questo tema.