Confermata la proroga del superbonus al 110%, ma ahimè non tutti potranno godere di questa agevolazione. I dettagli su chi potrà ancora fruirne e chi ne resta fuori.
Dal titolo avrete compreso che ci sono delle belle notizie per voi e i lavori che state portando avanti fruendo del bonus 110% nelle villette e nelle abitazioni unifamiliari.
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Proroga 110%: non solo villette
Sappiamo che alcuni Comuni italiani sono stati colpiti da violente alluvioni dal mese di maggio, comportando delle modifiche anche per gli operatori del superbonus.
In particolare, a seguito degli eventi metereologici eccezionali che si sono verificati, tali aree potranno godere della
proroga del 110% dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.
Questo vale per tutte le persone fisiche che stanno eseguendo dei lavori sulle unità unifamiliari o sulle unità funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari con uno o più accessi autonomi dall’esterno e che avevano raggiunto il 30% dei lavori al 30 settembre 2022.
Inoltre nel computo possono essere inseriti anche i lavori non agevolati con il superbonus al 110%.
Una detrazione possibile indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2023.
Raggiungendo il 30% entro il 30 settembre 2022, sono agevolati anche i pagamenti relativi al secondo semestre 2022 e l’intero 2023 e senza tener conto della quantità di lavori eseguiti tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023.
La detrazione è strettamente correlata alla data di sostenimento delle spese mentre risulta del tutto irrilevante la data di ultimazione degli interventi agevolati.
Per cui, oltre a trovarsi tra i Comuni alluvionati, occorrerà aver raggiunto almeno il 30% dei lavori.
Qualora invece non si desideri solo rientrare nell’agevolazione del superbonus 110% ma si vuole optare anche per la cessione o sconto, tali lavori dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2023.
E per i condomini?
Come enunciato in precedenza, la proroga indicata nel Decreto Alluvione,
vale solo per gli interventi realizzati all’interno dei comuni colpiti dall’alluvione.
La disposizione parla espressamente di
“interventi effettuati su unità immobiliari”
e non fa alcun riferimento agli interventi effettuati dai condomini.