Si può impedire la sopraelevazione per privacy?

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Il TAR Emilia Romagna spiega cosa prevede la normativa in fatto di vicinitas nelle specifiche aree dei centri storici. I dettagli.

Si può impedire la sopraelevazione per privacy
Impedire la sopraelevazione per privacy si può?

Tutti sanno che vivere in un appartamento è ben diverso che avere una casa tutta per sé, indipendente da voci e occhi indiscreti: maggiori regole e accortezze da osservare come il rispetto degli orari e delle abitudini delle altre persone, che potrebbe avere esigenze diverse dalle nostre.

Insomma tutta un’altra storia rispetto a chi vive per conto proprio.

Negli immobili dei centri storici la questione si infittisce ancora di più: quando si ha a che fare con

lavori di sopraelevazione di un edificio, il vicino ha facoltà di opporsi se ritiene che la sua privacy possa essere minacciata?

Sopraelevazione: dalla teoria alla pratica

In linea teorica potremmo rispondere alla domanda appena posta in maniera affermativa. Perlomeno per le aree fuori dal centro potrebbe essere così.

Eppure.

Se ci trovassimo nel centro storico di un borgo si procede allo stesso modo o ci sono variabili differenti da considerare?

La sentenza n. 332/2022 del TAR Emilia Romagna ci fornisce una spiegazione di quello che si intende per vicinato e la sua applicazione normativa in questo specifico contesto cittadino, dove il panorama edilizio è ben diverso dalle altre zone più periferiche.

Volumetrie…scomode

Un condominio, oggetto della controversia, aveva deciso di avviare dei lavori di restauro dell’edificio con recupero del sottotetto e installazione di un ascensore interno.

A causa di una modifica ad alcuni volumi giudicati non congrui, era stato inoltre richiesto un parere preventivo che aveva ricevuto una valutazione favorevole. Perciò i lavori hanno avuto inizio.

In totale disaccordo con queste opere, il vicino ha deciso di presentare ricorso spiegando che l’intervento

“avrebbe creato nuove volumetrie abitative dove prima non c’erano, realizzando un organismo edilizio del tutto nuovo ed incongruo rispetto all’edificio precedente”.

Dunque l’istante ritiene illegittima la realizzazione di tale opera, perché secondo lui va al di là del semplice restauro o risanamento conservativo. Giustificata in due punti questa opinione:

  • in primis gli interventi andrebbero a ridurre la sua privacy a causa di un maggior utilizzo di alcune parti del condominio;
  • in secondo luogo il ricorrente lamenta che dai lavori ne scaturirebbe un inquinamento visivo, alterando il profilo dei tetti nell’area interessata.

La risposta del TAR è a dir poco

IMPENSABILE…

La sentenza del Tribunale

Il ricorso presentato dal vicino risulta del tutto inammissibile venendo meno la qualità di vicinitas: la distanza tra l’abitazione dell’istante e il condominio come pure l’assenza di spazi comuni tra di essi non permettono di esercitare alcun potere sui lavori edilizi.

Infatti l’edificio del ricorrente non confina affatto con il condominio oggetto della sentenza.

“La mera “vicinitas”, pur necessaria per dimostrare la legittimazione ad agire, non basta da sola a far ritenere ammissibile il ricorso di un soggetto avverso il titolo edilizio rilasciato per un’area nei confronti della quale egli vanta un rapporto di stabile collegamento, dovendosi altresì verificare se esiste un vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato”.

Inoltre trattandosi di un centro storico va detto che gli spazi sono piuttosto limitati rispetto a una qualunque altra area:

moltissimi sono gli edifici vicini con altezze e strutture diverse, cosa che impedisce di per sé il pieno rispetto della privacy.

Elemento che non può essere affatto trascurato in questo caso.

Nonostante i tentativi del vicino scontento, nemmeno le prove fotografiche hanno potuto sostenere una delle sue tesi da lui avanzate.

I lavori possono dunque proseguire come programmato.

Se invece volete sapere se si può usufruire del bonus dedicato all’installazione di colonnine di ricarica in aree non accessibili dal pubblico, cliccate qui.

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