Formazione 4.0 per le PMI

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Su fronte della formazione dei propri dipendenti è possibile ottenere un contributo fino al 70%. Scopri i dettagli sul credito d’imposta dedicato alla formazione 4.0.

Crediti d'imposta per la formazione 4.0
Crediti d’imposta per la formazione 4.0

Grazie all’intervento del Ministero dello sviluppo economico con il decreto Aiuti le imprese e, in via maggiore le PMI, possono potenziare le competenze del proprio personale e beneficiare del credito d’imposta incentrato sugli

investimenti nella formazione delle imprese e del proprio personale,

anche noto come

formazione 4.0.

Nelle prossime righe scoprirete nel dettaglio quando e di quali requisiti avete bisogno per poter richiedere tale finanziamento.

Vi ricordiamo inoltre che sul tema dei bonus, è ancora attivo il bando creazione d’impresa che trovate qui.

Formazione 4.0: che cos’è?

Si tratta di una misura finanziata volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale per sviluppare o consolidare le necessarie competenze per l’utilizzo delle nuove tecnologie inserite nel programma 4.0.

Insomma sono riconosciute tutte quelle attività che afferiscono il settore dell’informatica, del marketing e dei processi produttivi che richiedono alti livelli di competenza e specializzazione.

A chi è rivolto?

Il bonus formazione 4.0 è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ammettendo inoltre le stabili organizzazioni che esercitano attività economica di soggetti non residenti senza tener conto della loro natura giuridica, dimensione, settore economico di appartenenza, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Possono inoltre accedervi gli enti non commerciali anche per il personale che non svolge esclusivamente le attività ammesse a contributo.

Sono tuttavia escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e le aziende destinatarie di sanzioni interdittive come stabilito dal decreto legislativo 231/2001.

Naturalmente il beneficio può essere fruito da coloro che rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che sono in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Quali benefici?

L’accesso al bonus è riconosciuto in misura percentuale sulla base della tipologia del richiedente:

  • è infatti riconosciuto alle piccole imprese un valore pari al 70% delle spese ammissibili sostenute entro il limite massimo annuale stabilito a € 300mila. Questo posto che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal decreto attuativo e che vengano raggiunti gli obiettivi di acquisizione o consolidamento delle competenze sopra indicate;

  • per le medie imprese è riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di €250mila annui, sempre nel rispetto delle condizioni indicate al punto precedente;

  • le grandi imprese hanno diritto fino al 30% delle spese ammesse a finanziamento, entro il limite di €250mila annui.

Piccola postilla!

I progetti formativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 che non rispettano a pieno le condizioni previste dallo stesso decreto, possono accedere al credito d’imposta ma in forma minore, ridotta al 40% e al 35%.

È possibile invece godere di un ulteriore aumento del finanziamento fino al 60% per quelle le imprese con dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate, nel rispetto dei limiti massimi annuali appena enunciati.

Quali spese?

È consentito l’accesso al credito d’imposta per la formazione 4.0 a seguito del sostenimento di una delle seguenti spese:

  • spese relative ai formatori per le ore di formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti connessi al progetto (es. spese di viaggio, materiali ecc.);
  • personale occupato che svolge ruoli di tutor/docente alle attività di formazione ammissibili;
  • consulenza connesse al progetto formativo;
  • altre spese (amministrative, locazione, ecc.) per le ore durante le quali i lavoratori hanno seguito la formazione.

Non rientrano invece le spese di alloggio, eccezion fatta per le spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti affetti da disabilità.

Settori di ammissibilità delle attività formative

Come anticipato, per ottenere la formazione saranno ammesse le spese relative ai seguenti ambiti: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Ambiti di applicazione della formazione 4.0

  • big data analysis;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Somministrazione della formazione

La formazione per poter essere ammessa deve essere eseguita da soggetti esterni all’impresa e avvenire internamente al contesto aziendale.

Il personale chiamato a eseguire la formazione dovrà appartenere a una delle seguenti categorie:

  • risultare un soggetto accreditato allo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale/ operativa;
  • essere un soggetto accreditato attraverso i fondi interprofessionali come da regolamento CE 68/01 della Commissione europea;
  • figure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • università o strutture a esse collegate;
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Formazione 4.0: come accedere al bonus?

Il credito d’imposta va indicato in dichiarazione dei redditi relativamente al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a conclusione del suo utilizzo.

Può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Per l’erogazione del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili

deve figurare regolarmente mediante apposita certificazione,

da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione dovranno in ogni caso comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È inoltre richiesto alle imprese beneficiarie del credito d’imposta la redazione e la conservazione della seguente documentazione:

  • relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte;
  • documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione del beneficio;
  • i registri con le indicazioni delle attività formative svolte sottoscritti dal soggetto formatore.

Scadenza

Per quanto riguarda l’anno 2022, il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 31 dicembre di quest’anno. Purtroppo nella Legge di Bilancio 2023 non sono stati proposti ulteriori finanziamenti per il credito formazione 4.0.

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