Definizione del contratto di apprendistato alla luce delle nuove indicazioni del Ministero del Lavoro.
Il passaggio dalla fine degli studi all’inizio della carriera lavorativa è sempre molto delicato e non sempre la prima mansione che si sceglie di svolgere è quella che vorremmo fare per tutta la vita.
In questo le aziende possono “venirci incontro” aiutando il neo assunto a comprendere se la scelta operata è quella giusta. Al contempo questo strumento di cui vi parleremo a breve rappresenta un’ottima opzione per lo stesso datore di lavoro per capire se la figura selezionata è adatta a ricoprire quel ruolo.
Di che parliamo?
Del contratto di apprendistato.
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Contratto di apprendistato: in cosa consiste?
Partiamo immediatamente dalla definizione di questa tipologia di rapporto lavorativo.
Il contratto di apprendistato consta in un tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, formalmente disciplinato dal D.lgs. n. 82 del 15 giugno 2015.
Utilizzato solitamente per favorire l’inserimento di giovani entro i 29 anni, esso si distingue per il suo carattere bifasico: una prima fase di formazione iniziale seguita dalla trasformazione, in accordo tra le parti, in rapporto indeterminato.
Si tratta dunque di una formazione individuale volta all’acquisizione di competenze specifiche in cui il datore di lavoro corrisponde all’apprendista:
- – una paga in cambio della prestazione lavorativa;
- – la necessaria formazione (interna ed esterna) al fine di acquisire le dovute competenze – professionali inerenti al ruolo per cui è stato assunto.
I soggetti che intervengono nell’apprendistato sono due:
- il tutor aziendale che ha il compito di affiancare la persona nella formazione interna;
- il tutor formativo che invece assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa.
Tipologie di contratto
Le formule contrattuali attualmente esistenti nell’ordinamento italiano sono tre:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Contratto che consente il raggiungimento della qualifica professionale alternando periodi di lavoro e studio. La sua durata dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, comunque non superiore a 3 o 4 anni. Utilizzato per i giovani compresi nella fascia tra i 15 e i 25 anni che non dispongono ancora di una qualifica o un diploma professionale; - apprendistato professionalizzante
Destinato a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, si tratta di un contratto volto al raggiungimento di qualifica professionale che avviene attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
Valido per tutti i settori di attività, siano essi pubblici o privati. - apprendistato di alta formazione e ricerca
Un contratto di lavoro che permette il conseguimento di diversi livelli di titoli di studio (diploma, master, dottorato di ricerca).
Può essere utilizzato per giovani tra i 18 e i 29 anni, anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Riguardo al limite di età, in realtà, a partire dal 1° gennaio 2022 decadono tali termini, ammettendo qualsiasi lavoratore ad accedere all’apprendistato, indipendentemente dall’età della persona
includendo tra queste anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale e i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Pro e contro del contratto di apprendistato
I benefici che possono trarre le aziende dall’assunzione di lavoratori mediante contratto di apprendistato sono molteplici.
Ecco una breve lista di punti sul perché assumere un apprendista:
- – dal punto di vista della retribuzione, è possibile inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in base al CCNL di riferimento. In alternativa è possibile definire la relativa retribuzione a seconda al calcolo percentuale e proporzionale dell’anzianità di servizio;
- – dal punto di vista contributivo, si beneficia di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
- – l’apprendista non rientra nel computo dei dipendenti;
- nei contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nell’anno 2022, al datore di lavoro viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni del contratto in aziende fino a 9 dipendenti.
Naturalmente qualora l’apprendista inserito in quello specifico contesto non rispecchi le aspettative del datore di lavoro, quest’ultimo può decidere di recedere dal contratto sia con giusta causa che senza giustificato motivo
MA SOLO
alla conclusione del periodo formativo, dunque del contratto.
Di contro, come in tutte le cose, non possono non esserci degli svantaggi.
In questo caso gli inconvenienti potrebbero essere i seguenti:
- – l’apprendista può dare le dimissioni senza fornire alcun preavviso o motivazione durante il periodo di prova dandone comunicazione al datore di lavoro.
Qualora invece il recesso dovesse avvenire durante il periodo formativo l’apprendista dovrà darne preavviso ma non occorre fornire la motivazione delle dimissioni.
Infine, diversamente dal contratto di tirocinio, le ferie e i permessi vengono maturati come qualsiasi altro dipendente di azienda in base al CCNL nazionale.
È possibile inoltre prolungare il periodo di formazione nel caso in cui la malattia o altri motivi che comportino la sospensione dell’apprendistato oltre i 30 giorni.