Il superbonus 110% ammette la coibentazione del tetto nel mini-condominio anche se il sottotetto non risulta riscaldato. Ecco cosa è accaduto.
Non diteci che avete approfittato del gran caldo per sfuggirvene in ferie in qualche bel posto di mare o al fresco in montagna!
Se avete agito veramente così vi auguriamo di rilassarvi più che potete…ma non senza aver letto una nostra pillola sul Superbonus e gli altri bonus edilizi.
Per esempio.
Sapevate che
il 110% è ammesso in una particolare circostanza di coibentazione del tetto?
Quale, chiedete?
Beh continua la lettura e scoprilo da te.
Se ti fa piacere intanto dare un’occhiata ad altre info sui bonus, potrebbe interessarvi la fruizione del 110% in caso di eredità.
Coibentazione in mini-condominio
Partiamo da questa casistica, che può sembrare banale con due protagonisti:
un mini-condominio e un sottotetto non riscaldato
Il mini-condominio è composto da un’unità in A/3 al piano terra e un A/3 al 1° piano (ovviamente di proprietari diversi); il sottotetto non riscaldato appartiene all’A/3 al 1°piano ed è accessibile solo da quest’ultimo.
In base a quanto indicato dall’Enea, la coibentazione del tetto rientrerebbe tra i lavori del 110% ma non andrebbe a incidere sul 25% della superficie totale necessario per ottenere l’agevolazione in quanto il sottotetto non risulta riscaldato.
La domanda che ci viene posta dunque è la seguente:
È possibile ottenere l’agevolazione del superbonus per la coibentazione del tetto pur sapendo che il sottotetto non è riscaldato?
Normativa della coibentazione
In base a quanto riportato nel nostro amatissimo decreto Rilancio all’articolo 119, comma 1, lettera a), è ammissibile l’accesso al superbonus per lavori di coibentazione del tetto
senza che vi siano apposti dei freni al concetto di superficie disperdente per il sottotetto eventualmente presente.
A questo proposito non poteva non intervenire anche l’Agenzia delle Entrate che risponde alla domanda con la risposta n. 665/2021, nella quale si conferma la fruizione del superbonus 110% coibentando il tetto pur essendo il sottotetto non riscaldato.
Con questo viene ampliato il concetto generale di agevolazione che prevedeva l’uso dell’ecobonus solo per le aree esterne confinanti a quelle riscaldate.
Resta il fatto che
la coibentazione non concorre al conteggio del superamento del 25% della superficie disperdente isolata in ragione del fatto che quest’ultima insiste su uno spazio non riscaldato.
Nella nota pubblicata dall’Enea lo scorso 7 marzo, si confermano tali conclusioni nell’ambito del recupero del sottotetto, quando cioè non risulta possibile intervenire sulla copertura esterna dell’ultimo solaio:
“nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto”.
(E QUESTA CONDIZIONE DEL 25% QUINDI NON SI TOCCA)
[…]
“Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto”.