Ai fini del calcolo della prevalenza residenziale il box non risulta un elemento rilevante. L’autorimessa ha comunque una sua valenza all’interno del Superbonus. Scopriamo nel dettaglio di che si tratta.
Una risposta secca quella data dall’Agenzia delle Entrate…una sentenza che ha a che fare con le autorimesse, per le quali ci sono delle consistenti novità che dovreste conoscere.
Naturalmente ne avete avuto un piccolo assaggio leggendo il titolo ma è sempre meglio spiegarsi fino in fondo.
Autorimessa: facciamo due conti
Il testo che prendiamo come riferimento per illustrare il curiosissimo caso è la risposta n. 314 del 30 maggio scorso.
L’istante è proprietario di un appartamento situato in un condominio di 6 unità:
- 3 di queste sono a uso residenziale e comprendono una cantina pertinenziale annessa;
- 2 unità sono invece adibite ad albergo gestite da una società;
- infine un’autorimessa di proprietà della società condivisa con i due condomini in locazione e ad uso pertinenziale per le tre residenze.
Su questi si vorrebbero eseguire interventi rientranti nel superbonus ma per far questo occorre
capire come calcolare la prevalenza residenziale.
Qualora risultasse prevalente è possibile che possa godere della detrazione sulle parti comuni
anche la società che gestisce l’albergo, oltre ai proprietari delle unità immobiliari residenziali?
Quando il garage è out
Anticipando la risposta conclusiva dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ritiene che per poter considerare l’intero fabbricato come residenziale andrebbe conteggiata nel calcolo anche il 50% della superficie dell’autorimessa in affitto.
Per rispondere ai dubbi dell’istante, l’Agenzia riprende la Circolare n.24/2020 dove viene precisato che in base al principio di prevalenza della funzione residenziale rispetto all’edificio complessivo,
qualora la superficie complessiva delle unità residenziali risulti superiore al 50%,
accedono ai benefici del superbonus anche i proprietari delle unità non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.
In presenza di una percentuale inferiore al 50%, resta comunque la possibilità di godere della detrazione Superbonus per le spese sulle parti comuni da parte dei detentori delle abitazioni.
In quest’ultima circostanza, i possessori delle unità potranno fruire del superbonus anche per l’esecuzione di interventi trainati eseguiti all’interno dei loro immobili, a condizione che non si tratti di lavori di lusso.
Come si calcola la prevalenza residenziale? Di cosa occorre tener conto?
Per eseguire il calcolo della prevalenza residenziale bisogna tener conto della superficie catastale delle unità immobiliari
ma NON della superficie catastale delle pertinenze.
RIBADISCE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La verifica va eseguita guardando alla superficie complessiva delle tre unità residenziali confrontata con la superficie complessiva dell’intero fabbricato, togliendo da tale conteggio la superficie dell’autorimessa con funzione di pertinenza delle tre unità immobiliari ad uso residenziale.
Eppure nella determinazione del limite di spesa agevolabile, l’Agenzia evidenzia che
“nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno servite dall’impianto termico”.
Ciascun condomino potrà calcolare l’ammontare della detrazione per la spesa a lui attribuita in base ai millesimi di proprietà o agli altri criteri stabiliti dalla normativa.
Il limite di spesa per interventi su parti comuni in edifici complessivamente residenziali, andrà calcolato secondo il numero di unità immobiliari che compongono l’immobile
(in questo caso sono comprese le 2 unità adibite ad albergo e l’autorimessa).
Per riassumere quanto detto sopra riguardo al box esso
non concorre al calcolo della prevalenza residenziale ma va conteggiato in sede di determinazione del limite massimo di spesa ammesso al 110%.
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