Istruzioni per l’uso su requisiti e vantaggi di questo regime contabile agevolato per l’anno 2022. Uno sguardo alle cause di esclusione per i possessori di partita Iva nel regime forfettario.
Il regime forfettario si tratta di un particolare regime fiscale destinato a operatori economici di piccole dimensioni
(persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale),
in possesso di una partita Iva.
La particolarità di questo regime è che permette di godere di specifiche semplificazioni fiscali e contabili che altri regimi non hanno.
Se volete informazioni sugli aggiornamenti in materia di 730 e dichiarazione dei redditi potete dare un’occhiata al nostro articolo.
Regime forfettario: modalità di accesso
I contribuenti che vogliano fare ingresso nel regime forfettario dovranno rispettare una serie di requisiti guardando alle attività svolte nell’anno precedente:
- il rispetto del limite di fatturato con ricavi o compensi non superiori a € 65.000;
- un importo di spese sostenute non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, dipendente e compensi a collaboratori. Rientrano nella lista le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
L’adesione al regime forfettario è aperta non solo a chi è già in attività, ma anche ai nuovi contribuenti che iniziano una qualsiasi attività d’impresa, arte o professione.
Precetto fondamentale per i nuovi arrivati è indicare nella relativa comunicazione Iva di disporre dei requisiti richiesti.
Cause di estromissione nel regime forfettario
Naturalmente non tutte le persone fisiche possono accedere a questo regime fiscale.
Infatti vi sono alcuni elementi che ne precludono l’adesione:
- soggetti non residenti in Italia;
- chi si avvale di regimi speciali Iva o della determinazione forfettaria del reddito;
- coloro che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, detengono delle partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- soggetti che effettuano delle cessioni di fabbricati/terreni edificabili;
- chi esercita un’attività prevalente nei confronti di datori con i quali sono in corso dei rapporti di lavoro o ci sono stati nei due periodi d’imposta precedenti;
- soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati per un valore superiore a € 30.000.
In presenza di uno di questi aspetti o al venir meno di uno dei requisiti sopra menzionati, si decade dal godimento dei benefici del regime forfettario a partire dall’anno successivo.
L’accesso al regime forfettario risulta essere compatibile con il lavoro dipendente.
Resta il fatto che in presenza di uno degli elementi di esclusione sopra elencati, non è possibile avvalersi di questo regime.
Tassazione del regime forfettario
Per chi ne aderisce è prevista l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti, indice che varia in base al codice ATECO posseduto, caratterizzandone settore e attività di esercizio.
Una volta che sia stato determinato il reddito imponibile verrà applicata un’imposta unica sostitutiva pari al 15% di quelle ordinariamente previste.
Per poter visionare il coefficiente di redditività attribuito a ciascun codice attività è possibile visionare la seguente tabella.
Accedere al regime forfettario
Vecchi contribuenti
Essendo questo un regime definito “naturale” coloro che svolgono di già un’attività d’impresa, arte o professione possono rientrarvi direttamente senza la necessità di fare alcuna comunicazione.
Nuovi contribuenti
Per quanto riguarda invece i nuovi arrivati occorre necessariamente darne comunicazione preventiva dell’inizio attività, richiesta ai fini anagrafici, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Il vantaggio di chi avvia una nuova attività è che
l’imposta sostitutiva viene ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
Questo privilegio vale in presenza di questi requisiti:
- qualora il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa;
- l’attività che si va a intraprendere non deve costituire una prosecuzione di un’altra precedentemente svolta nella forma di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- nel caso di prosecuzione di attività precedente, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati non deve superare il limite stabilito per l’accesso al regime.
Adempimenti del regime forfettario
Come anticipato l’adesione a questo regime fiscale prevede una serie di semplificazioni a livello di Iva e imposte dirette.
Agevolazioni Iva
Le semplificazioni previste a livello di Iva sono le seguenti:
- l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta così come la presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- l’Iva non va addebitata in fattura ai propri clienti;
- non si è tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- non vanno applicate le disposizioni in materia di obbligo alla fatturazione elettronica. D’altro canto è previsto un regime premiale per coloro che detengono un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, 4 anni invece dei 5 ordinari.
Una importante modifica si avrà a partire dal 1° luglio 2022 dove decade l’esonero dall’applicazione della fatturazione elettronica per coloro che registrano ricavi o compensi superiori a € 25.000.
Dopodiché dal 1° gennaio 2024 sarà vincolante il passaggio alla fatturazione elettronica, senza alcuna eccezione.
Permangono invece i seguenti obblighi:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture indicando aliquota e relativa Iva;
- fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Privilegi sulle imposte dei redditi
Diversamente dagli altri regimi fiscali esistenti, il regime forfettario prevede altri benefici:
- l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, incluso il vincolo alla tenuta e conservazione dei registri come da normativa;
- l’esonero dall’applicazione degli ISA;
- non si è soggetti a ritenuta d’acconto su ricavi o compensi percepiti. A tale scopo va rilasciata un’apposita dichiarazione al sostituto che attesti che si tratti di reddito soggetto a imposta sostitutiva;
- non occorre operare le ritenute alla fonte, fatta eccezione per quelle sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. In sede di dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale dei percettori di reddito per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi.