Sos alberghi calamitati

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Ottime notizie sul fronte del credito locazioni per il settore turistico-alberghiero che hanno domicilio o sede all’interno di un Comune calamitato. I dettagli sul destino degli alberghi.

Credito locazioni per gli alberghi
Credito locazioni per il settore turistico-alberghiero

Arriva una nuova conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe rendervi felici.

La novità ci arriva dalla risposta n. 713 del 15 ottobre scorso nella quale si forniscono delucidazioni riguardo le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Alberghi: il credito che non ti aspettavi

Ebbene la risposta all’interpello definisce chiaramente l’accesso al credito locazioni 2021 spettante per il periodo da gennaio a luglio 2021 anche in mancanza della verifica del calo del fatturato rispetto all’anno 2019.

Questa postilla vale per tutti i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • se la struttura si sia costituita a partire dal 1° gennaio 2019;
  • se al momento dell’insorgenza dell’evento calamitoso (ad es. un terremoto), detiene il domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di un Comune colpito da tale evento e il cui stato di emergenza era ancora esistente alla data del 31 gennaio 2020, ovvero al momento della dichiarazione dello stato di emergenza causa Covid-19.

La forte incertezza sulla questione deriva da un susseguirsi di normative che hanno modificato fino a prorogare l’agevolazione fino al 31 luglio 2021.

Chiarire con le leggi

Ad oggi dunque il D.L. 34/2020 è caratterizzato da 4 periodi distinti:

  1. nel primo periodo si vanno a calcolare i mesi originari di applicazione;
  2. secondariamente si osserva la condizione del calo del fatturato di almeno il 50% relativamente al mese X rispetto allo stesso mese nell’anno precedente;
  3. dopodiché si stabilisce l’eccezione per cui non si esegue il calcolo relativo al periodo precedente
  4. infine si dispone la proroga per le strutture turistico-alberghiere, le agenzie di viaggio e i tour operator al 31/07/2021 a condizione che sussista un calo di fatturato nel mese X/2021 e il corrispettivo mese X/2019, senza tener conto dell’anno 2020.

Fare luce sui problemi

Detto questo ci si è chiesti se l’eccezione indicata al terzo periodo spettasse anche ai soggetti indicati in quello successivo, in assenza di un richiamo specifico.

Rispondendo al quesito posto l’Agenzia delle Entrate replica che la specifica aggiunta per le imprese turistiche è stata necessaria solo per chiarire il confronto dei mesi del 2021 con quelli del 2019 e non del 2020.

L’obiettivo della normativa non è affatto quello di penalizzare o distinguere i mesi del 2021 con quelli del 2020.

Pertanto in presenza di altri requisiti, la struttura alberghiera richiedente che detiene il domicilio fiscale o sede operativa nel territorio calamitato non deve effettuare la verifica del calo di fatturato nemmeno per il credito locazioni 2021 (ossia per i mesi 2021).

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