L’Agenzia delle Entrate chiarisce le ipotesi di Iva agevolata, nello specifico per le attività dei circhi e degli spettacoli itineranti. I dettagli.
Le attività circensi e dello spettacolo itinerante godono dell’IVA agevolata come gli spettacoli teatrali.
Infatti l’imposta sul valore aggiunto si applica secondo le modalità speciali stabilite dall’art. 74-quater del DPR 633/72 e con l’aliquota al 10% come previsto dal punto n. 123 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Prima di proseguire con la spiegazione vi invitiamo a leggere il nostro articolo sulla creazione della partita Iva.
Cosa si intende per attività dello spettacolo itinerante?
Le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 142 del 10 maggio 2002 e n. 24 del 29 gennaio 2009 hanno chiarito che
“per la qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante è necessario che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-funzionali tipiche descritte nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968”.
Tale elenco, approvato con il decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e recentemente aggiornato con il decreto del 1 giugno 2018, fa una ripartizione tra: piccole attrazioni a funzionamento semplice, medie attrazioni (ad esempio gli autoscontri fino a 20 vetture, il minigolf, le piste di pattinaggio e i giochi gonfiabili) e grandi attrazioni (ad esempio gli autoscontri con più di 20 vetture, varie tipologie di giostre, i go-kart, l’ottovolante e gli scivoli acquatici).
Il catalogo delle attrazioni con IVA al 10% non comprende soltanto le poche riportate, bensì è ampio al punto da includere le balere caratterizzate da pedane mobili per il ballo, i teatri viaggianti (ad esempio quelli di burattini e maionette), i circhi equestri, le esibizioni di moto e auto acrobatiche.
Per quanto riguarda gli spettacoli di strada, al fine di rientrare all’interno della categoria delle attrazioni con IVA agevolata, è necessario che il numero degli addetti scritturati nell’attività sia inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno sia inferiore a 150.