L’Agenzia delle Entrate affronta la questione del Sisma bonus con la risposta n. 150.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di Sisma Bonus (risposta n.150). Il soggetto acquirente di un immobile ristrutturato potrà godere della detrazione solo per le spese riferibili alla ristrutturazione della parte esistente di un immobile o alla ricostruzione mantenendo la stessa sagoma e volumetria, indipendentemente dal cambio di destinazione d’uso.
Sisma Bonus: la risposta nel dettaglio
Difatti, se la destinazione d’uso dello stabile cambia da commerciale ad abitativa, con ciò presupponendo un ampliamento della superficie utile, le detrazioni di all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR saranno riconosciute solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente con ampliamento dello stesso.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dello stabile preesistente (fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica).
In ogni caso la ricostruzione deve mantenere la stessa sagoma e l’immobile essere una fedele ricostruzione del precedente.
Giacché, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con modifiche, la detrazione non spetta, in quanto si configura come “nuova costruzione”.
Se l’intervento non impatti sulla volumetria in virtù del cambio di destinazione d’uso dell’immobile, il contribuente alla luce delle considerazioni sin qui fatte, potrà comunque riprodurre apposita documentazione attestante l’immodificabilità della superficie utile.
Pertanto chi acquisterà l’immobile ristrutturato e ampliato potrà godere della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente. Bisognerà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Dal canto suo l’acquirente, in virtù dell’art. 10 del D.L. 34/2019, può optare di ricevere, in luogo della detrazione,
“per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo”.